Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 474/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva (terza classe del ciclo del Liceo Classico) dell'alunno -OMISSIS- per l'anno scolastico 2024/2025, comunicato con nota del Liceo -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, prot. n. -OMISSIS-; - della valutazione finale di insufficienza (voto “Quattro”) riportata nelle materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina” in sede di scrutinio finale per l'a.s. 2024/2025; - del verbale del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS-- 2025, non conosciuto nel suo contenuto in quanto l'accesso è stato differito dall'Istituto nella parte in cui ha deliberato la non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva; - delle modalità di svolgimento della prova di recupero del debito formativo per le materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina”, tenutasi nel mese di luglio 2025, nella parte in cui è stata disposta la sola prova scritta, in violazione del PDP e della normativa di settore; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 dicembre 2025 : per l’annullamento - del provvedimento di conferma della mancata ammissione alla classe successiva (terza classe del ciclo del Liceo Classico) dell’alunno -OMISSIS- per l’anno scolastico 2024/2025, comunicato con nota del Liceo -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, prot. n. -OMISSIS-, all’esito della ripetzione della prova di Lingua e Cultura Greca e di Lingua e Cultura Latina (doc. 14); - della valutazione finale di insufficienza all’esito dello scrutinio effettuato in data -OMISSIS- nelle materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina”; - dei verbali del Consiglio di Classe di classe non noti alla ricorrente, nella parte in cui ha nuovamente deliberato la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva; - delle modalità di svolgimento della ulteriore prova di recupero del debito formativo per le materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina”, tenutasi in data --OMISSIS- 2025, nella parte in cui è stata disposta la sola prova scritta, in violazione del PDP e della normativa di settore; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202509783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla classe successiva, valutazioni insufficienti nelle materie di Lingua e Cultura Greca e Lingua e Cultura Latina e modalità delle prove di recupero del debito formativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la mancata ammissione del minore alla terza classe del liceo classico per l'anno scolastico 2024/2025, le valutazioni finali insufficienti nelle materie di Lingua e Cultura Greca e Lingua e Cultura Latina, i verbali del consiglio di classe e le modalità di svolgimento delle prove di recupero del debito formativo. In particolare, è stata contestata la scelta di svolgere le prove di recupero esclusivamente in forma scritta, ritenuta contrastante con il piano didattico personalizzato e con la normativa di settore. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il provvedimento di conferma della non ammissione e le ulteriori valutazioni negative rese all'esito della ripetizione delle prove, disposta in attuazione di una precedente ordinanza cautelare. La domanda cautelare mirava alla sospensione degli effetti degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo esame, insussistenti profili di fondatezza del ricorso. Il minore aveva ripetuto le prove di recupero in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, ma anche tali prove avevano avuto esito negativo. La ricorrente aveva avuto conoscenza della data delle prove tramite i propri difensori; durante lo svolgimento era stata offerta la disponibilità di strumenti compensativi; né l'ordinanza cautelare né il piano didattico personalizzato imponevano inderogabilmente che le prove si svolgessero in forma orale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha negato la sospensione per l'assenza, a un primo esame, di profili di fondatezza del gravame.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento scolastico può essere negata quando, a un primo esame, le prove di recupero ripetute in esecuzione di un'ordinanza cautelare abbiano nuovamente avuto esito negativo e non emergano ulteriori profili di illegittimità.
  • L'assenza di una prescrizione inderogabile contenuta nel piano didattico personalizzato o nel provvedimento giudiziale cautelare esclude che lo studente possa pretendere che le prove di recupero si svolgano necessariamente in forma orale.
  • La conoscenza della data delle prove tramite i difensori e la disponibilità di strumenti compensativi durante il loro svolgimento costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della regolarità della procedura di recupero scolastico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.