Ordinanza n. 474/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva (terza classe del ciclo del Liceo Classico) dell'alunno -OMISSIS- per l'anno scolastico 2024/2025, comunicato con nota del Liceo -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, prot. n. -OMISSIS-; - della valutazione finale di insufficienza (voto “Quattro”) riportata nelle materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina” in sede di scrutinio finale per l'a.s. 2024/2025; - del verbale del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS-- 2025, non conosciuto nel suo contenuto in quanto l'accesso è stato differito dall'Istituto nella parte in cui ha deliberato la non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva; - delle modalità di svolgimento della prova di recupero del debito formativo per le materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina”, tenutasi nel mese di luglio 2025, nella parte in cui è stata disposta la sola prova scritta, in violazione del PDP e della normativa di settore; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 dicembre 2025 : per l’annullamento - del provvedimento di conferma della mancata ammissione alla classe successiva (terza classe del ciclo del Liceo Classico) dell’alunno -OMISSIS- per l’anno scolastico 2024/2025, comunicato con nota del Liceo -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, prot. n. -OMISSIS-, all’esito della ripetzione della prova di Lingua e Cultura Greca e di Lingua e Cultura Latina (doc. 14); - della valutazione finale di insufficienza all’esito dello scrutinio effettuato in data -OMISSIS- nelle materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina”; - dei verbali del Consiglio di Classe di classe non noti alla ricorrente, nella parte in cui ha nuovamente deliberato la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva; - delle modalità di svolgimento della ulteriore prova di recupero del debito formativo per le materie “Lingua e Cultura Greca” e “Lingua e Cultura Latina”, tenutasi in data --OMISSIS- 2025, nella parte in cui è stata disposta la sola prova scritta, in violazione del PDP e della normativa di settore; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla classe successiva, valutazioni insufficienti nelle materie di Lingua e Cultura Greca e Lingua e Cultura Latina e modalità delle prove di recupero del debito formativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la mancata ammissione del minore alla terza classe del liceo classico per l'anno scolastico 2024/2025, le valutazioni finali insufficienti nelle materie di Lingua e Cultura Greca e Lingua e Cultura Latina, i verbali del consiglio di classe e le modalità di svolgimento delle prove di recupero del debito formativo. In particolare, è stata contestata la scelta di svolgere le prove di recupero esclusivamente in forma scritta, ritenuta contrastante con il piano didattico personalizzato e con la normativa di settore. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il provvedimento di conferma della non ammissione e le ulteriori valutazioni negative rese all'esito della ripetizione delle prove, disposta in attuazione di una precedente ordinanza cautelare. La domanda cautelare mirava alla sospensione degli effetti degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo esame, insussistenti profili di fondatezza del ricorso. Il minore aveva ripetuto le prove di recupero in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, ma anche tali prove avevano avuto esito negativo. La ricorrente aveva avuto conoscenza della data delle prove tramite i propri difensori; durante lo svolgimento era stata offerta la disponibilità di strumenti compensativi; né l'ordinanza cautelare né il piano didattico personalizzato imponevano inderogabilmente che le prove si svolgessero in forma orale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha negato la sospensione per l'assenza, a un primo esame, di profili di fondatezza del gravame.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento scolastico può essere negata quando, a un primo esame, le prove di recupero ripetute in esecuzione di un'ordinanza cautelare abbiano nuovamente avuto esito negativo e non emergano ulteriori profili di illegittimità.
- L'assenza di una prescrizione inderogabile contenuta nel piano didattico personalizzato o nel provvedimento giudiziale cautelare esclude che lo studente possa pretendere che le prove di recupero si svolgano necessariamente in forma orale.
- La conoscenza della data delle prove tramite i difensori e la disponibilità di strumenti compensativi durante il loro svolgimento costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della regolarità della procedura di recupero scolastico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →