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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33074/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

La controversia nasce da una procedura aperta, svolta mediante finanza di progetto, per l'affidamento della progettazione, costruzione e successiva gestione di un nuovo polo ospedaliero. Dopo un primo annullamento giudiziale della nomina del soggetto promotore, la stazione appaltante ha rinnovato la valutazione dell'offerta economica. Un raggruppamento temporaneo di imprese, secondo classificato/parte interessata all'esito della gara, ha impugnato il nuovo provvedimento di nomina del promotore sostenendo che la precedente sentenza di merito non fosse stata effettivamente eseguita e che la commissione avesse solo formalmente dato seguito al giudicato, senza compiere la rivalutazione sostanziale richiesta, in particolare sul rapporto tra piano economico-finanziario e manifestazione di interesse al finanziamento. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi tutti inerenti alla giurisdizione: 1) arretramento della giurisdizione amministrativa per mancata fase rescissoria dopo l'annullamento della sentenza di primo grado; 2) superamento dei limiti esterni della giurisdizione per violazione del giudicato, avendo il Consiglio di Stato rimesso in discussione il contenuto della sentenza da ottemperare; 3) evidente diniego di giustizia e violazione di norme costituzionali, CEDU, Carta UE e art. 267 TFUE per lo stravolgimento del regime processuale e il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che il Consiglio di Stato non aveva negato in astratto la tutela, ma aveva esercitato il potere proprio del giudizio di ottemperanza, ritenendo eseguito il giudicato dalla pubblica amministrazione. Ha inoltre affermato che le doglianze sulla violazione o interpretazione del giudicato investivano i limiti interni della giurisdizione, non quelli esterni. Infine ha escluso che la dedotta violazione del diritto UE o della CEDU, e il mancato rinvio pregiudiziale, siano sindacabili in sede di controllo di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione consente il controllo solo sui limiti esterni della giurisdizione, non sugli errori di interpretazione o applicazione compiuti dal giudice speciale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione della tutela giurisdizionale, ma ritenuto non decisivo ai fini del controllo di giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il preteso diniego di giustizia; la Corte ha escluso che la violazione denunciata integri un vizio di giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela; la Corte ha chiarito che le doglianze restano interne alla giurisdizione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    La sua dedotta violazione, come quella delle altre norme sovranazionali, non è sindacabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione quando si risolve in error in iudicando.

  • art. 6 CEDU

    La sua dedotta violazione non integra di per sé un eccesso di potere giurisdizionale controllabile dalle Sezioni Unite.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la relativa violazione sia deducibile come vizio esterno di giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è considerato vizio di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza respinta, perché la sentenza impugnata e la trascrizione dei passi essenziali consentivano di ricostruire i fatti e le questioni.

  • art. 144, comma 3-ter, d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato come base normativa della richiesta di piano economico-finanziario e manifestazione preliminare di interesse al finanziamento nella procedura di finanza di progetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, il sindacato della Corte è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non può estendersi agli errori di interpretazione della norma, di qualificazione della fattispecie o di valutazione del giudicato compiuti dal giudice speciale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, non quando svolga un'interpretazione anche discutibile o persino abnorme della norma esistente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le censure che attengono all'interpretazione del giudicato, alla verifica dell'adempimento dell'amministrazione e alla conformità del comportamento amministrativo al decisum appartengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono deducibili come difetto di giurisdizione.
  • Il rifiuto sindacabile in sede di motivi inerenti alla giurisdizione è solo quello in astratto, ossia il diniego fondato sull'affermazione che la domanda sia estranea alla giurisdizione del giudice adito; non lo è il rigetto in concreto derivante da una valutazione errata del fatto o del diritto.
  • La violazione di norme costituzionali, della CEDU o del diritto dell'Unione, compreso il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, se si traduce in error in iudicando o in procedendo, non integra di regola un vizio di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveAppalto
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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