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Ordinanza

Ordinanza n. 2078/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 38115 del 12.08.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202511856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione docente conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per una classe di concorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato sulla mancata produzione dell’attestazione del competente Ministero romeno dell’Istruzione, denominata “Adeverinta”, recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del rigetto per il suo carattere meramente formale, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente e individualmente i titoli formativi acquisiti, inclusi i certificati relativi ai diversi diplomi “Nivel”, già prodotti con la domanda. Ha inoltre rappresentato di avere richiesto la documentazione all’autorità romena e, nel corso del giudizio, ha depositato l’Adeverinta rilasciata il 5 agosto 2025 con traduzione italiana. È stato altresì rilevato che la richiesta ministeriale di integrazione documentale era stata comunicata per la prima volta oltre un anno dopo la presentazione dell’istanza del 12 ottobre 2023, in asserito contrasto con i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.

La decisione

Il TAR, in sede cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto che il diniego fondato sul mero rilievo formale dell’assenza dell’Adeverinta non apparisse conforme ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individuale dei titoli formativi esteri, al fine di accertare il livello di competenza professionale conseguito. Ha inoltre valorizzato il ritardo con cui il Ministero aveva richiesto l’integrazione documentale e la sopravvenuta produzione dell’attestazione romena da parte della ricorrente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ravvisato un pregiudizio potenziale sugli incarichi lavorativi in essere o futuri, condizionati al riconoscimento del titolo abilitante. La domanda cautelare è stata pertanto accolta: gli atti impugnati sono stati sospesi ai fini del riesame dell’istanza da parte del Ministero. La trattazione del merito è stata fissata al 25 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria e del bilanciamento degli interessi, il TAR ha sospeso gli atti impugnati.

  • direttiva 2005/36/CE

    I termini previsti per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali impongono all’amministrazione di rispettare tempi procedimentali, ritenuti prima facie violati dalla tardiva richiesta di integrazione documentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione non può fondare il diniego sul solo rilievo formale della mancata produzione di una specifica attestazione, quando siano stati prodotti altri titoli e documenti idonei a consentire la verifica della formazione acquisita.
  • L’amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale estera deve procedere a una valutazione concreta e individuale dell’insieme dei titoli formativi e delle certificazioni disponibili, finalizzata all’accertamento del livello di competenza professionale conseguito dall’interessato.
  • La tardiva richiesta di integrazione documentale, formulata oltre un anno dopo la presentazione dell’istanza, può costituire un elemento di illegittimità del diniego quando non rispetti i termini applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle qualifiche professionali previsti dal diritto dell’Unione europea.
  • In sede cautelare, il rischio che il mancato riconoscimento di un titolo abilitante incida su incarichi lavorativi in essere o futuri integra un pregiudizio rilevante ai fini del periculum in mora e può giustificare la sospensione del diniego con ordine di riesame dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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