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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24180/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un'azienda ospedaliera, addetto come collaboratore professionale sanitario in radiologia medica, aveva ottenuto in primo grado la condanna della datrice di lavoro al pagamento di € 3.630,27, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa o del relativo sostitutivo nel periodo maggio 2014-dicembre 2022. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'azienda. In cassazione l'azienda ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che un atto del lavoratore non fosse idoneo a interromperla perché privo di quantificazione del credito o di parametri per determinarlo; (2) e (3) violazione del CCNL del comparto sanità, anche per errata interpretazione del sistema dell'orario di lavoro e, in particolare, della posizione dei turnisti e dei turnisti notturni, assumendo che la disciplina contrattuale non riconoscesse loro il diritto alla mensa o al sostitutivo; (4) in via subordinata, violazione delle norme sul risarcimento e sulla compensazione, deducendo che dovessero essere elisi o compensati gli importi richiesti con le somme riferite alla pausa retribuita intralavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che l'atto interruttivo non deve contenere necessariamente la quantificazione della somma o i parametri di calcolo, essendo sufficiente la chiara manifestazione della volontà di far valere il diritto e la richiesta di adempimento. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi alla disciplina collettiva del servizio mensa, confermando l'orientamento secondo cui il buono pasto o il servizio mensa ha natura assistenziale ed è dovuto quando l'orario giornaliero di lavoro sia almeno di sei ore continuative, a prescindere dall'articolazione in turni e dalla circostanza che il pasto sia fruito prima, durante o dopo il turno; la disciplina del turno notturno e delle pause brevi non esclude tale diritto. Infine ha escluso qualsiasi compensazione tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione delle pause intralavorative, trattandosi di voci con natura e funzione diverse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del credito, ma la Corte ha escluso che l'atto del lavoratore fosse inidoneo a interromperla per mancanza di quantificazione.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato in tema di costituzione in mora; la Corte ha ribadito che l'atto interruttivo deve contenere una chiara richiesta di adempimento, non necessariamente una quantificazione del credito.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'effetto interruttivo della prescrizione; la Corte ha ritenuto sufficiente l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione ad adempiere.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018 comparto sanità

    la Corte lo ha interpretato in continuità con la precedente disciplina collettiva, escludendo che la previsione sulla pausa dei turnisti elimini il diritto al servizio mensa o sostitutivo.

  • art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021 comparto sanità

    interpretato nel senso che la disciplina dei turni non esclude il diritto alla mensa o al sostitutivo, se l'orario supera le sei ore continuative.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha applicato criteri ermeneutici coerenti con il significato letterale e sistematico delle clausole.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità all'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 29 del C.C.N.I. del comparto Sanità del 20 settembre 2001

    interpretato nel senso che il diritto al servizio mensa sorge in relazione alla durata dell'orario di lavoro, non alla collocazione del turno nella giornata.

  • art. 4 del CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009

    richiamato quale modifica della disciplina collettiva precedente, senza incidere sul principio del diritto alla mensa per chi svolge almeno sei ore continuative.

  • art. 8 del d.lgs. n. 66/2003

    assunto come base normativa del diritto a una pausa quando l'orario superi le sei ore continuative; la Corte ne fa derivare la spettanza della mensa o del sostitutivo.

  • artt. 1223 e 1226 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la compensazione/elisione delle somme, ma la Corte ha escluso compensazioni tra voci eterogenee.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente che l'atto del creditore contenga l'indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta o intimazione di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto; non è necessaria la quantificazione analitica del credito, se il titolo della pretesa è indicato e i dati di calcolo sono nella disponibilità del debitore.
  • Nel comparto sanitario, il diritto al servizio mensa o alla relativa sostituzione non dipende dalla semplice collocazione del turno, ma dalla durata dell'orario di lavoro: quando l'attività si protrae per almeno sei ore continuative, matura il diritto alla pausa e al correlato beneficio mensa, anche per i lavoratori turnisti e notturni.
  • La disciplina collettiva dei turni e del lavoro notturno, che può prevedere pause più brevi o indennità aggiuntive, non implica di per sé la soppressione del diritto alla mensa, salvo che il contratto collettivo lo escluda in modo espresso e inequivoco.
  • Il diritto alla mensa o al buono pasto ha natura assistenziale e organizzativa, ed è funzionale a conciliare esigenze del servizio e benessere del lavoratore; può essere fruito prima, durante o dopo il turno, secondo le modalità organizzative previste.
  • Non è ammissibile compensare o elidere l'indennità sostitutiva della mensa con la retribuzione di pause intralavorative aventi funzione diversa, perché le due voci hanno natura e finalità non omogenee.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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