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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27459/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione. Contestano la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, deducendo fra l'altro: che gli oggetti rinvenuti erano idonei allo scasso e non di per sé da ricettazione; che i ricorrenti avevano uso limitato della stanza e non dei vani comuni dove sono stati trovati beni; che una pochette Gucci non è stata adeguatamente collegata alla denuncia di furto; che il tentativo di fuga è reazione istintiva; che le versioni convergenti degli indagati non sono inverosimili; che documenti utili (contratto di noleggio, tracciati GPS) non sarebbero stati acquisiti; che uno dei procedimenti a carico era stato archiviato e che sussistevano rilevanti legami familiari e abitativi che rendevano praticabile la misura domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondati i profili relativi alla motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, rilevando che il Tribunale del riesame ha operato una valutazione unitaria e logica degli elementi indizianti (riconoscimento della pochette dalla parte lesa, valutazione critica delle dichiarazioni degli indagati, riferimento a elementi indicati nel verbale di arresto relativi al veicolo dei coindagati). Ha altresì ritenuto fondate le esigenze cautelari di pericolo di reiterazione, valutate prognosticamente sulla base della quantità/valore della merce, delle modalità del fatto e della personalità e condizioni di vita degli indagati; ha scartato la domiciliazione perché la documentazione prodotta non dimostrava la reale disponibilità dell'alloggio. Conseguentemente ha respinto i ricorsi e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per constatare che non è stata richiesta la trattazione orale in presenza; rilevanza procedurale sull'assenza di istanza di discussione orale

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione dedotto dai ricorrenti (vizio di motivazione)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio della gravità indiziaria quale requisito per l'applicazione della misura: la Corte verifica la congruenza logica della motivazione del giudice di merito ma non riesamina i fatti né riformula una diversa valutazione probatoria

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Parametro per valutare il pericolo di reiterazione: la valutazione è prognostica e può fondarsi su modalità del fatto, quantità/valore della merce e condizioni personali e socio-ambientali dell'indagato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità

  • art. 707 cod. pen.

    Citato dalla difesa come norma più adeguata per la detenzione di oggetti idonei allo scasso; la Corte non condivide tale ricostruzione sul punto della qualificazione del fatto

Massime di principio

  • In cassazione avverso provvedimenti cautelari il giudice verifica la logica e la completezza della motivazione sul requisito della gravità indiziaria ma non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove o dell'attendibilità delle fonti.
  • La gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 va valutata nel complesso degli elementi a disposizione: riconoscimento di beni dalla parte offesa, modalità del fatto e collegamenti con altri indagati possono legittimare la misura se il giudice del riesame motiva in modo congruo.
  • Il pericolo di reiterazione è una valutazione prognostica (art. 274 lett. c): non occorre prova di imminenti occasioni di reiterazione, ma una valutazione sul contesto, le modalità dell'illecito, la personalità e le condizioni di vita dell'indagato.
  • La proposta di misura alternativa (es. custodia domiciliare) richiede che la difesa produca documentazione probante e tempestiva sulla reale disponibilità dell'alloggio; documenti nuovi prodotti solo in cassazione possono essere ritenuti inammissibili o insufficienti.
  • Obiezioni sulla mancata acquisizione di atti (es. contratto di noleggio, tracciati GPS) devono essere sollevate e documentate tempestivamente nel giudizio di merito; la mancata eccezione in sede di appello cautelare riduce l'efficacia della censura in cassazione.

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