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Sentenza

Sentenza n. 11542/2026 - Roma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito della sentenza emessa dal Tribunale Civile di ROMA n. 12347/21 (RG 33939/2017), in data 19 luglio 2021, passata in giudicato, con cui il G.U. Dr. Alberto Cianfarini, in accoglimento della domanda avanzata dalla Albarelli Walter S.r.l., condannava Roma Capitale alla refusione in favore della predetta impresa della somma di € 12.805,58 oltre ad interessi dalla data di notifica dell’atto di citazione e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo

Giustizia amministrativa202605064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna di Roma Capitale al pagamento di una somma di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva condannato Roma Capitale al pagamento di euro 12.805,58, oltre interessi dalla notificazione dell'atto di citazione e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto che fosse ordinato all'amministrazione il pagamento complessivo di euro 14.635,12, comprensivo della sorte capitale, degli interessi maturati sino alla notifica del precetto, della tassa di registro e delle spese di precetto, oltre agli accessori successivi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Roma Capitale ha dichiarato di voler dare integrale esecuzione al giudicato, ma ha contestato che il titolo esecutivo comprendesse anche la rivalutazione monetaria e ha rappresentato difficoltà finanziarie e organizzative connesse alla possibile riconducibilità del debito alla Gestione Commissariale del Comune.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che le stesse dichiarazioni dell'amministrazione comprovassero la perdurante mancata esecuzione del titolo giudiziario. Ha condannato Roma Capitale, nella persona del Sindaco pro tempore, a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato e a corrispondere gli importi indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, senza accogliere in questa sede la richiesta di immediata nomina del commissario ad acta, riservandola a una successiva istanza in caso di ulteriore inadempimento. Ha inoltre condannato Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può adottare misure sostitutive, tra cui la nomina del commissario ad acta.

  • art. 78 d.l. 112/2008

    Richiamato da Roma Capitale in relazione alla possibile riconducibilità del debito alla Gestione Commissariale; tale circostanza non è stata ritenuta idonea a giustificare l'inottemperanza.

  • art. 1 l. 145/2018

    Richiamato nel quadro normativo della Gestione Commissariale di Roma Capitale, senza incidere sull'obbligo di esecuzione del giudicato.

  • art. 19 d.l. 95/2025

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della Gestione Commissariale, senza che la relativa disciplina sia stata ritenuta ostativa all'esecuzione del titolo.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per la richiesta di ulteriori interessi dal deposito del ricorso sino all'effettivo soddisfo; il dispositivo ordina tuttavia il pagamento delle somme indicate nel titolo giudiziario.

Massime di principio

  • L'amministrazione è tenuta a dare piena e integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato che la condanni al pagamento di somme di denaro; la perdurante mancata corresponsione legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • La dichiarata volontà dell'amministrazione di adempiere, accompagnata dalla rappresentazione di difficoltà finanziarie, contabili o organizzative, non esclude l'inottemperanza quando il pagamento previsto dal giudicato non sia stato effettivamente eseguito.
  • La possibile riconducibilità del debito alla gestione commissariale dell'ente non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per sottrarsi all'obbligo di esecuzione del giudicato, salvo quanto specificamente stabilito dal titolo e dalla legge.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e riservare la nomina del commissario ad acta a una successiva istanza, subordinandola alla verifica dell'eventuale ulteriore mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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