Sentenza n. 15363/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale n. 63 con il quale la Commissione esaminatrice, in data 14 luglio 2023, ha giudicato la non idoneità dell'odierno ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del 20 luglio 2023 di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; - del bando di selezione, laddove – all'art. 8 e all'allegato C - prevede che il mancato superamento di un modulo sia sempre e comunque motivo di giudizio di non idoneità e quindi causa di esclusione del candidato; - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità della commissione esaminatrice del 14 luglio 2023, decreto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione del 20 luglio 2023 e clausole del bando che collegavano il mancato superamento di un modulo alla non idoneità e all'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del verbale della commissione che lo aveva giudicato non idoneo, del conseguente decreto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 e delle previsioni del bando che stabilivano che il mancato superamento di un modulo comportasse sempre la non idoneità e l'esclusione. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità. Con nota del 22 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di compensare le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Il giudice ha osservato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e non può essere deciso nel merito quando questa dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione delle circostanze del caso concreto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione nel merito, la parte che lo ha proposto dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
La compensazione delle spese può essere disposta, in base alle circostanze del caso concreto, anche nei casi di rinuncia irrituale.
Massime di principio
- Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte ricorrente: se questa, prima della decisione nel merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le spese possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, anche in ipotesi di rinuncia irrituale.
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