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Sentenza

Sentenza del 06/07/2015 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Gli appelli riguardavano accertamenti IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2005. Le questioni residue erano: la deducibilità delle provvigioni relative a polizze poliennali; l'utilizzo di perdite fiscali pregresse per compensare il reddito derivante da dividendi infragruppo nell'ambito del consolidato fiscale; l'esenzione IVA per prestazioni infragruppo aventi natura ausiliaria o strumentale all'attività assicurativa; e l'assoggettabilità a IVA delle commissioni di delega corrisposte nell'ambito di contratti di coassicurazione. Due ulteriori temi erano già stati definiti o rinunciati in primo grado. L'Amministrazione sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado e chiedeva la conferma degli accertamenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, riuniti i procedimenti per connessione, ha respinto entrambi gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto irrilevante, per l'anno 2005, la diversa decorrenza delle quote di provvigioni poliennali, trattandosi di quote costanti; ha riconosciuto la possibilità di compensare le perdite fiscali pregresse con il reddito imponibile, inclusa la quota imponibile dei dividendi infragruppo, sulla base degli artt. 84, 118 e 122 TUIR vigenti nel 2005; ha confermato l'esenzione IVA per le prestazioni infragruppo ausiliarie all'attività assicurativa; e ha ritenuto esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, del DPR 633/1972, le commissioni di delega relative alla gestione della coassicurazione. Le spese del grado d'appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 4, TUIR

    Le provvigioni pluriennali connesse all'acquisizione di polizze di durata poliennale sono deducibili per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

    La deduzione deve essere ripartita in quote costanti. Quando la controversia riguarda un solo esercizio e la diversa decorrenza non modifica concretamente l'importo deducibile, il recupero fiscale può risultare privo di rilevanza sostanziale.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale. Se la decisione produce comunque lo stesso risultato fiscale per l'annualità esaminata, può mancare l'interesse dell'Amministrazione a contestare la motivazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione, poiché la domanda del contribuente mirava all'annullamento del recupero fiscale.

  • Artt. 84, 118 e 122 TUIR, nel testo vigente nel 2005

    Nel regime del consolidato fiscale allora vigente, la società consolidante poteva utilizzare le proprie perdite fiscali pregresse per compensare il reddito imponibile dell'esercizio, compresa la quota imponibile dei dividendi ricevuti dalle società consolidate, in assenza di uno specifico divieto normativo.

  • Art. 6, Legge n. 133/1999

    La disposizione è stata interpretata come volta a esentare dall'IVA determinati servizi infragruppo di natura ausiliaria, strumentale o funzionale all'attività bancaria o assicurativa, favorendo l'organizzazione interna e l'outsourcing senza aggravi fiscali distorsivi.

  • Art. 1911 c.c.

    Disciplina la coassicurazione, realizzata mediante un unico contratto con ripartizione del rischio tra più assicuratori e designazione di una compagnia delegataria incaricata della gestione del rapporto.

  • Art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, DPR n. 633/1972

    Le attività svolte dalla compagnia delegataria per conto delle coassicuratrici, quali sottoscrizione, gestione del contratto, riscossione dei premi, comunicazioni al cliente e gestione dei sinistri, sono state qualificate come attività assicurative o ausiliarie all'attività assicurativa e, quindi, esenti da IVA.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 160/2007

    Richiamata dall'Amministrazione per sostenere che le rettifiche di consolidamento non potessero produrre un vantaggio fiscale superiore al reddito della società che le generava; tale impostazione non è stata accolta dalla Commissione con riferimento alla disciplina vigente nel 2005.

Massime di principio

  • Nel valutare la deducibilità di costi ripartiti per quote costanti, occorre verificare l'effetto fiscale concreto sull'annualità contestata: se la diversa qualificazione temporale non cambia l'importo deducibile, la contestazione può essere priva di interesse sostanziale.
  • Per il consolidato fiscale è essenziale applicare la disciplina vigente nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, senza trasferire automaticamente regole introdotte da modifiche legislative successive.
  • Le perdite fiscali pregresse possono essere utilizzabili secondo le regole applicabili ratione temporis; eventuali limitazioni devono risultare da una disposizione normativa specifica e non possono essere desunte soltanto da interpretazioni amministrative.
  • Per l'esenzione IVA dei servizi infragruppo non è sufficiente che le società appartengano allo stesso gruppo: occorre che le prestazioni siano effettivamente ausiliarie, strumentali o funzionali all'attività bancaria o assicurativa e non autonome attività commerciali estranee al core business.
  • Nella coassicurazione, la qualificazione IVA delle commissioni di delega dipende dalla sostanza delle attività svolte dalla delegataria. Se esse riguardano direttamente la gestione assicurativa del rischio e del rapporto con l'assicurato, possono rientrare nell'esenzione prevista per le attività assicurative o ausiliarie, mentre un mandato meramente generico potrebbe essere imponibile.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti su una questione fiscale complessa, il giudice può confermare la decisione favorevole al contribuente e compensare le spese, soprattutto quando la controversia presenta obiettive ragioni di incertezza.

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