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Sentenza

Sentenza n. 5902/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento “- del provvedimento n. -OMISSIS-.2022 pro n.-OMISSIS--OMISSIS-2022, denominato “ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (Art. 27 comma 2 e art. 31 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Art. 9, 15, art. 26 comma 3 della Legge Regionale 11.08.2008 n. 15, art. 167 D.lgs. 4/2004”, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Montorio Romano e notificato in data 29.07.2022; - del provvedimento n.-OMISSIS-2022 pro n. -OMISSIS--OMISSIS-2022, denominato “ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (Art. 27 comma 2 e art. 31 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Art. 9, 15, art. 26 comma 3 della Legge Regionale 11.08.2008 n. 15, art. 167 D.lgs. 4/2004”, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Montorio Romano e notificato in data 29.07.2022”;

Giustizia amministrativa202304839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro un'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. A seguito dell'opposizione del Comune, con richiesta di trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, l'atto di opposizione è stato notificato il 17 gennaio 2023. I ricorrenti hanno depositato il ricorso straordinario presso il TAR il 16 marzo 2023, entro il termine di sessanta giorni, ma non hanno notificato al Comune l'avviso dell'avvenuto deposito e della volontà di insistere nel ricorso, come richiesto dall'art. 48, comma 1, c.p.a. Il Comune non si è costituito. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato che, nel procedimento di trasposizione del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione della parte intimata, il ricorrente deve, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, compiere entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 48 c.p.a.: depositare l'atto di costituzione presso il TAR e notificare alle altre parti l'avviso dell'avvenuto deposito. La notificazione richiesta non riguarda il ricorso, già notificato e non modificabile, ma l'avviso della volontà di insistere nel ricorso e dell'avvenuta costituzione in giudizio. Poiché i ricorrenti non hanno provato né effettuato tale notificazione al Comune, il termine non è stato rispettato e il gravame è inammissibile. Le spese sono state compensate, o meglio non liquidate, in ragione della mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 1, c.p.a.

    Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

    La trasposizione richiede cumulativamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il deposito dell'atto di costituzione presso il TAR e la notificazione alle altre parti dell'avviso dell'avvenuto deposito e della volontà di insistere nel ricorso; la mancata notificazione comporta l'inammissibilità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso è stata previamente segnalata alle parti in udienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella trasposizione davanti al TAR di un ricorso straordinario conseguente all'opposizione dell'amministrazione intimata, il ricorrente deve, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, sia depositare l'atto di costituzione in giudizio sia notificare alle altre parti l'avviso dell'avvenuto deposito.
  • La notificazione richiesta dall'art. 48, comma 1, c.p.a. ha ad oggetto l'avviso della volontà di insistere nel ricorso e dell'avvenuta costituzione in giudizio, non il ricorso straordinario già notificato, che non può essere modificato o integrato mediante la trasposizione.
  • Il mancato compimento, entro il termine perentorio, anche di uno solo degli adempimenti necessari alla trasposizione del ricorso straordinario determina l'inammissibilità del giudizio davanti al TAR.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardività

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