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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27119/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa (Avv. Gaetano Vitale) avverso la condanna per rapina aggravata in concorso, formulando più censure: 1) denegata rinnovazione dell'istruttoria in appello (violazione art. 441 comma 5, art. 603 c.p.p. e diritti di difesa); 2) vizi nella valutazione degli indizi e nella motivazione (violazione art. 192 c.p.p., artt. 546 e 533 c.p.p.); 3) errata imputazione del concorso (art. 110 c.p. e art. 27 Cost.); 4) mancata riqualificazione in furto con strappo (art. 624-bis c.p.); 5) mancato riconoscimento delle attenuanti (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.); 6) diniego del dissequestro dello smartphone (art. 262 comma 1 c.p.p.). La difesa sosteneva in sostanza l'irrilevanza o l'insufficienza degli elementi indiziari (telefono rinvenuto sul luogo, movimenti sul conto postale, dichiarazioni della persona offesa) e la necessità di acquisire ulteriore documentazione per chiarire la posizione della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi inerenti la valutazione della prova, la qualificazione del fatto e le attenuanti, confermando sostanzialmente la valutazione di merito che ritenne sussistente il concorso e la gravità della rapina. Tuttavia ha accolto il motivo relativo al mancato dissequestro del telefono cellulare: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva negato il dissequestro del cellulare intestato alla ricorrente, ritenendo che il vincolo probatorio non doveva essere mantenuto oltre la conclusione delle fasi di merito salvo ricorressero specifiche ipotesi legali. Per il resto i motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati e la condanna è rimasta confermata nei suoi punti principali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 comma 8 e D.L. n. 198/2022 art. 8

    Fondamento normativo per la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento su atti scritti senza udienza pubblica) utilizzata nella trattazione del ricorso

  • art. 441 comma 5 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di rinnovazione istruttoria in appello abbreviato; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la Corte territoriale ha motivato la superfluità/irrilevanza della prova offerta

  • art. 603 comma 3 c.p.p.

    Principio secondo cui nel giudizio di appello abbreviato la possibilità di integrazione istruttoria è regolata dalla discrezionalità del giudice e limitata ai casi di assoluta necessità; la Corte ha confermato l'operato dei giudici di merito nel non disporre la rinnovazione

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul giudizio di valore sulla prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia stata adeguata e non suscettibile di revisione in sede di legittimità

  • art. 546 e art. 533 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa in relazione a vizi di motivazione e procedimento; la Corte ha ritenuto le deduzioni difensive già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici d'appello

  • art. 110 c.p.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che il concorso può sussistere anche senza apporto materiale diretto purché la presenza e il comportamento del concorrente rafforzino la determinazione dell'autore

  • art. 27 Cost.

    Richiamata in relazione al principio di responsabilità penale personale; non è stata ritenuta violata dalla statuizione di concorso formulata dai giudici di merito

  • art. 624-bis c.p. (furto con strappo)

    La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la riqualificazione in furto con strappo in presenza di condotta violenta diretta alla persona (colluttazione e caduta della vittima), giustificando la qualificazione come rapina

  • artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.

    Norme sulle attenuanti e sulla particolare tenuità del danno; la Corte ha confermato il diniego perché l'entità della somma e la violenza dell'azione non consentono il riconoscimento della particolare tenuità e delle ulteriori attenuanti richieste

  • art. 262 comma 1 c.p.p.

    Norma sul dissequestro: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa al mantenimento del vincolo sul cellulare una volta esaurite le esigenze probatorie, statuendo l'annullamento senza rinvio della parte che ha negato il dissequestro

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., Chabni e altre pronunce citate)

    Richiamata per il principio secondo cui cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere restituite quando non sono più necessarie a fini di prova, salvo se sussistano ragioni di conservazione, prevenzione o confisca

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è soggetta alla discrezionalità del giudice e ammessa solo nei limiti di stretta necessità: le richieste documentali possono essere respinte se i giudici motivano adeguatamente la loro irrilevanza
  • La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito sugli elementi di fatto quando la motivazione dei giudici d'appello sia completa e coerente; i rilievi che ripropongono una rivalutazione degli stessi fatti sono spesso dichiarati inammissibili
  • La presenza di un oggetto personale (es. cellulare) e dei relativi tabulati/contatti può costituire un solido elemento indiziario per collegare una persona al luogo o al tempo del reato, se integrato da altre circostanze coerenti
  • Il concorso di persone nel reato può essere riconosciuto anche in assenza di un apporto materiale diretto se la condotta o la presenza del concorrente ha rafforzato la determinazione del reo principale o ha assicurato copertura/aiuto
  • La riqualificazione del reato (es. rapina vs. furto con strappo) dipende dalla dinamica e dall'uso della violenza: l'assenza di lesioni non esclude automaticamente la rapina se vi è stata violenza o costrizione sulla persona
  • Le attenuanti per particolare tenuità del danno non sono riconosciute quando la somma sottratta non sia esigua o quando la condotta presenti rilevanti profili di violenza o plurioffensività; il recupero della refurtiva successivo al fatto è in genere irrilevante ai fini della diminuzione
  • Gli oggetti sottoposti a sequestro probatorio devono essere restituiti quando non sono più necessari per gli accertamenti, salvo che permangano esigenze di conservazione, misure preventive o confisca: il mantenimento del vincolo oltre tali esigenze può essere impugnato con successo

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