Sentenza n. 4307/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2283/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2283/2024, recante il riconoscimento del beneficio annuo di € 500,00 tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2283/2024, notificata al Ministero il 16 dicembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 23 luglio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato anche l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in ragione della definitività del titolo giudiziale e dell’inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il commissario ad acta è stato nominato per il caso di ulteriore inadempimento nella persona del dirigente della competente Direzione generale ministeriale o di un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre stabilito le modalità di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con la decorrenza indicata in sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo e all’inerzia amministrativa, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale per il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza definitiva che le impone il pagamento di somme, l’interessato può agire in ottemperanza dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine giudiziale di adempimento e le ulteriori misure esecutive.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’integrale pagamento, nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora proporzionata al ritardo, anche mediante applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- La penalità di mora può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e operare fino all’effettivo soddisfacimento del credito oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →