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Ordinanza

Ordinanza n. 4063/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del decreto prot. n.000139 del 25 marzo 2026, laddove irroga al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto; - della nota prot. n. 21482 del 12 novembre 2025 del Gabinetto del Ministro e della nota n. 110359 del 12 novembre 2025 e della successiva nota integrativa n. 115320 del 25 novembre 2025 del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma a seguito del supplemento istruttorio richiesto dall’Ufficio VI – Disciplina del personale, in seguito ad autodenuncia del ricorrente del 11 novembre 2025, indirizzata al Ministro dell’Interno, al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Comandante di Livorno e al Direttore Centrale per le Risorse Umane, relativa alla sua partecipazione alla manifestazione svoltasi a Roma, il 22 settembre 2025, in concomitanza con lo sciopero generale indetto dal sindacato USB; - del provvedimento prot. n. 91371 del 2 dicembre 2025 con il quale il Ministero dell’Interno Ufficio – VI Disciplina del personale, ha contestato l’addebito disciplinare in capo al ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.

Giustizia amministrativa202607036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero scritto, nonché gli atti istruttori e la contestazione dell’addebito relativi alla partecipazione a una manifestazione svoltasi durante uno sciopero generale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui gli è stato irrogato il rimprovero scritto, gli atti istruttori del Gabinetto del Ministro e del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma e la contestazione dell’addebito disciplinare. La vicenda traeva origine dall’autodenuncia del ricorrente relativa alla propria partecipazione a una manifestazione svoltasi a Roma il 22 settembre 2025, in concomitanza con uno sciopero generale indetto dal sindacato USB. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della delicatezza e complessità delle questioni sottese e della prospettazione cautelare di pregiudizi alla carriera, alle valutazioni di servizio e all’attività sindacale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni di merito richiedano un approfondimento nella fase di cognizione piena. Ha escluso, allo stato, il periculum in mora, poiché le conseguenze prospettate dal ricorrente sulla carriera, sulle valutazioni di servizio e sull’attività sindacale sono state considerate meramente eventuali e non adeguatamente comprovate, in assenza di concreti elementi idonei a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura e la limitata afflittività della sanzione del rimprovero scritto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda e delle questioni dedotte. La decisione non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per insufficiente dimostrazione del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, la prospettazione di possibili riflessi negativi sulla carriera, sulle valutazioni di servizio o sull’attività sindacale non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora se non è accompagnata da concreti elementi probatori che attestino un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando le questioni dedotte presentano particolare delicatezza e complessità, il giudice può ritenere necessario il loro approfondimento nella fase di merito e respingere la misura cautelare qualora, comunque, non risulti dimostrato il periculum in mora.
  • La limitata afflittività della sanzione disciplinare del rimprovero scritto costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare e può concorrere a escludere, in assenza di ulteriori concreti pregiudizi, la sussistenza di un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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