Sentenza del 03/09/2015 n. 6964 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO - Imposta sostitutiva - Rivalutazioni - Partecipazioni societarie - Eccedenza - Rimborso - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata respinta. L'eccedenza dell'imposta sostitutiva non dà diritto alla restituzione delle somme, ma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, secondo le modalità previste dalla disciplina fiscale applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccedenza in relazione a precedenti rivalutazioni di partecipazioni societarie, ritenendo di poter recuperare direttamente le somme pagate in misura superiore al dovuto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni delle partecipazioni societarie
L'imposta sostitutiva versata in eccedenza rispetto a precedenti rivalutazioni può essere recuperata mediante compensazione, ma non può essere chiesta a rimborso.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale prevede espressamente che un'eccedenza possa essere recuperata tramite compensazione, tale modalità di recupero esclude, in linea generale, la possibilità di ottenere il rimborso diretto.
- Il pagamento eccedente di un'imposta non comporta automaticamente il diritto alla restituzione: occorre verificare se la normativa speciale stabilisca una forma alternativa di recupero, come la compensazione.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra un'imposta indebitamente versata, potenzialmente rimborsabile, e un'eccedenza riconosciuta dal legislatore come credito utilizzabile esclusivamente in compensazione.
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