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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16429 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo legittimo l'accertamento IVA relativo al 1997. L'accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di finanza sulle società Eurocuoio, Suolificio V. e un'altra impresa, ritenute operanti unitariamente come "cartiera" per l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. C.V. ha contestato, tra l'altro, l'applicazione del giudicato esterno riferito all'annualità 1995, la motivazione per relationem, l'assenza di prove della sua corresponsabilità nelle violazioni commesse da altro contribuente, l'erronea applicazione delle norme IVA e sul concorso nelle violazioni tributarie, nonché la mancata allegazione o previa comunicazione del processo verbale di constatazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché censurava un passaggio motivazionale qualificato come obiter dictum, mentre la decisione era autonomamente fondata sulla condivisione delle motivazioni di una precedente sentenza. Il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili per carenza del quesito di fatto, del momento di sintesi e per violazione del principio di autosufficienza. Il quarto è risultato inammissibile per mancata adeguata esposizione dei fatti e del quesito di diritto e comunque infondato, poiché il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9 consente di imputare la violazione anche a chi vi abbia concorso materialmente o moralmente, pur non essendo il soggetto passivo IVA. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione riguardava l'erronea valutazione di un fatto concreto, e avrebbe dovuto essere proposta come vizio di motivazione, non come violazione di legge. La sentenza regionale, quindi, è rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato. La Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al giudicato esterno non colpisse la ratio decidendi effettiva della sentenza, ma un'argomentazione ulteriore priva di autonoma efficacia decisoria.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Tale vizio richiede di indicare quale interpretazione errata della norma sia stata adottata dal giudice; non può essere utilizzato per contestare la valutazione di fatti concreti.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Consente di censurare specifici vizi della motivazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Le contestazioni sulla valutazione di fatti, come la disponibilità del processo verbale, dovevano essere formulate sotto tale profilo.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, imponeva la formulazione di un quesito di diritto o di un momento di sintesi per i motivi relativi a violazione di legge o vizi motivazionali. La loro mancanza ha determinato l'inammissibilità di alcuni motivi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23, 24, 25, 28, 39, 53, 55 e 56

    Le disposizioni riguardano gli obblighi IVA di registrazione, tenuta della contabilità, presentazione della dichiarazione, accertamento induttivo e motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto non adeguatamente censurate le statuizioni della CTR e ha distinto la violazione della norma dalla contestazione della valutazione fattuale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9

    Prevede il concorso di persone nella violazione tributaria. Dopo la riforma sanzionatoria, la responsabilità è riferita alla persona fisica che ha commesso o contribuito a commettere l'illecito, anche mediante un contributo morale, non esclusivamente al soggetto formalmente obbligato.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa per il deposito della memoria illustrativa del ricorrente in cassazione; non ha inciso direttamente sull'esito del giudizio.

Massime di principio

  • In cassazione occorre colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza: contestare un'argomentazione meramente aggiuntiva o un obiter dictum comporta difetto di interesse e inammissibilità.
  • Il richiamo a una precedente sentenza non rende automaticamente nulla la motivazione: è sufficiente che il giudice dimostri di averne valutato il contenuto e la pertinenza rispetto al caso concreto, facendone proprie le ragioni.
  • La violazione di legge riguarda l'interpretazione della norma, mentre l'errata ricostruzione o valutazione di un fatto deve essere censurata, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi necessari per verificare la censura.
  • Nel sistema sanzionatorio tributario, una persona può essere responsabile anche se non è il soggetto passivo IVA, quando abbia contribuito materialmente o moralmente alla violazione commessa da altri.
  • La contestazione della mancata allegazione o conoscenza di un documento richiede di distinguere tra una questione giuridica sulla validità della motivazione e una questione fattuale sulla sua effettiva disponibilità; quest'ultima non va dedotta semplicemente come violazione di legge.
  • La mancata formulazione, quando richiesta dalla disciplina processuale applicabile, del quesito di diritto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità del motivo indipendentemente dalla sua eventuale fondatezza nel merito.

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