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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21042/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento sintetico Irpef per l'anno 2008. L'accertamento era fondato sul possesso dell'abitazione principale e di un'autovettura, ritenuti indici di capacità contributiva tali da giustificare un reddito superiore a quello dichiarato di oltre il 25% per due annualità consecutive (2007 e 2008). Il ricorrente sosteneva, con tre motivi, che: 1) la sentenza d'appello fosse nulla per ultrapetizione, difetto di motivazione e violazione di varie norme sostanziali e processuali, perché l'Ufficio aveva richiesto documentazione solo sull'acquisto di un immobile e non aveva instaurato un valido contraddittorio sugli indici poi utilizzati nell'accertamento; 2) l'accertamento fosse illegittimo perché fondato esclusivamente su indici redditometrici applicati automaticamente e senza preventivo contraddittorio, in violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 53 Cost. e delle regole sulle presunzioni; 3) la motivazione della CTR fosse apparente e contraddittoria, avendo ritenuto non superata la presunzione di maggior reddito e corretta l'applicazione dei coefficienti redditometrici, nonostante il contribuente avesse dedotto che l'auto era strumentale all'attività di agente di commercio e avesse prodotto un ricalcolo che escludeva lo scostamento del 25%.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti complessivamente infondati. Ha affermato che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, non operava l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale introdotto dalla normativa successiva, sicché l'assenza di un previo contraddittorio non invalidava l'atto. Ha inoltre ribadito che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente che invochi la disponibilità di ulteriori redditi o di fonti non imponibili per giustificare le spese deve darne prova con elementi documentali idonei, indicando entità e durata della disponibilità; nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che l'avviso era fondato sul possesso dell'abitazione e dell'autovettura, beni che costituiscono indici legali di capacità contributiva, e il giudice tributario non poteva disapplicare tale presunzione, ma solo valutare la prova contraria. È stato inoltre ritenuto legittimo considerare, ai fini del redditometro, le spese connesse al possesso di un'autovettura anche se utilizzata nell'attività di agente di commercio. La Corte ha infine escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto delle doglianze del contribuente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la dedotta violazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione sufficiente

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non accolto

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non accolto

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    richiamato in relazione alla pretesa mancanza di contraddittorio e di p.v.c.; la Corte esclude l'illegittimità per il periodo d'imposta controverso

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente, senza accoglimento

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente, senza accoglimento

  • art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma centrale sull'accertamento sintetico; per le annualità anteriori al 2009 non imponeva il contraddittorio endoprocedimentale; il contribuente deve provare la disponibilità di redditi ulteriori e la loro riferibilità alle spese contestate

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 settembre 1992

    richiamato in tema di coefficienti/tabelle redditometriche, senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la prova contraria grava sul contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la Corte valorizza soprattutto la presunzione legale di capacità contributiva

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, ma non decisivo rispetto alla presunzione legale ex art. 38 d.P.R. 600/1973

  • art. 53 Cost.

    invocato per contestare l'accertamento sintetico; non viene ritenuto violato

  • art. 164 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza accoglimento

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1

    considerato norma transitoria applicabile solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009

  • L. 122/2010

    legge di conversione del d.l. 78/2010, richiamata per la disciplina transitoria del contraddittorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, per le annualità anteriori al periodo d'imposta 2009 non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, sicché la sua omissione non determina l'invalidità dell'atto.
  • La disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, come autoveicoli e abitazioni, integra una presunzione legale di maggiore reddito; il giudice tributario non può disapplicarla, ma deve limitarsi a valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
  • Nel redditometro il contribuente che giustifichi le spese con redditi ulteriori o fonti non imponibili deve provare la disponibilità di tali somme, la loro entità e la durata del possesso, mediante elementi documentali idonei e sintomatici della loro riferibilità alle spese contestate.
  • La circostanza che un autoveicolo sia anche strumentale all'attività lavorativa o professionale non esclude, di per sé, la sua rilevanza ai fini dell'accertamento sintetico, potendo le spese di possesso e mantenimento costituire comunque indici di capacità contributiva.
  • Non ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, espone le ragioni del rigetto della prova contraria e del riconoscimento della capacità presuntiva degli indici utilizzati dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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