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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44377/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revoca avverso la sentenza della VI Sezione che aveva dichiarato inammissibili i tredici motivi di ricorso per cassazione proposti da Grasso. Il ricorrente denunciava errori di fatto e di diritto riguardanti: la valutazione della richiesta di rito abbreviato condizionato e la necessità che la delibazione della finalità probatoria sia ex post e nel contraddittorio; la presunta violazione dell'art. 195 c.p.p. con impedimento alla verifica da parte della difesa delle dichiarazioni a carico; l'erronea esclusione di un profilo assolutorio per assorbimento del reato (ne bis in idem); la mancata contestazione di motivazione affermata come meramente assertiva circa la configurazione della consorteria; la mancata valutazione delle censure sul ruolo di capo/dirigente; l'ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero; contestazioni relative alla qualificazione del reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 e all'aggravante ex art. 7 DL 152/1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.); e varie doglianze sulla valutazione probatoria in relazione alle imputazioni di estorsione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato i consolidati principi sull'errore di fatto ai sensi dell'art. 625bis c.p.p., osservando che il rimedio è ammesso soltanto per errori di percezione che comportino l'adozione di una decisione basata su fatti la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o su fatti la cui verità sia positivamente stabilita. Le censure mosse da Grasso sono state ritenute, in massima parte, valutazioni giuridiche o di merito e non errori percettivi: le decisioni sulla non integratività della prova richiesta in sede di abbreviato, sull'ammissibilità dell'esame di riscontro ex art. 195 c.p.p., sulla possibilità di appello del PM in caso di assorbimento di reati, sulla coesistenza delle fattispecie associative (art. 416bis vs art. 74 DPR 309/1990), sulla qualifica di dirigente/organizzatore e sull'applicazione dell'aggravante sono state ricondotte a valutazioni di diritto o di merito insuscettibili di essere rimesse mediante il rimedio straordinario. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 625bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione. L'interpretazione data dalla Corte rileva che il rimedio è limitato agli errori di percezione di fatti incontrovertibili e non si estende agli errori di valutazione o di diritto.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola i limiti della testimonianza indiretta. La Corte ha ritenuto che la deposizione di un ufficiale o agente che riferisca sulle attività investigative svolte da altri non configuri necessariamente una testimonianza indiretta vietata, salvo che si riferisca a dichiarazioni di terzi.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda l'impugnabilità delle sentenze e l'appello del Pubblico Ministero. La Corte ha interpretato che l'assorbimento di un reato in un altro può determinare l'assoluzione dall'imputazione assorbita e che, pertanto, l'appello del PM era ammissibile in base alla norma.

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità tra norme penali; la Corte lo richiama per spiegare il confronto tra fattispecie astratte al fine di escludere un ne bis in idem quando non sussista rapporto di continenza tra norme.

  • art. 416bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso. La Corte ha sottolineato che l'elemento distintivo rispetto ad altre associazioni è l'uso del metodo intimidatorio e l'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, giustificando la concorrenza formale con reati di narcotraffico.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che possa concorrere formalmente con l'art. 416bis sebbene le fattispecie mantengano profili distintivi (es. finalità e metodo).

  • art. 7 DL 152/1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.)

    Aggravante connessa all'associazione di tipo mafioso. La Corte ha valutato che le censure sulla mancata specifica deduzione nell'appello del PM non fossero idonee a escluderne l'applicazione, rilevando che l'impugnazione del reato associativo si estende agli elementi circostanziali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento a titolo di ammenda alla Cassa delle Ammende. La Corte ha disposto l'obbligo per il ricorrente di pagare Euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione che riguardino fatti la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita; le critiche al giudizio di merito o le diverse valutazioni probatorie non rientrano nel suo perimetro.
  • Le censure che impugnano la valutazione della prova, la qualificazione giuridica dei fatti o la rilevanza di elementi probatori costituiscono errori di giudizio o di diritto e non sono rimediabili con il ricorso per errore di fatto.
  • Nel rito abbreviato condizionato la prova richiesta dall'imputato deve essere integrativa e specifica rispetto alle dichiarazioni già acquisite; la richiesta generica di rinnovo di esame può essere dichiarata improponibile.
  • L'esame di riscontro ai sensi dell'art. 195 c.p.p. non è automaticamente vietato se a deporre è un operatore che riferisce sulle attività investigative svolte da altri, purché non si tratti di mera testimonianza indiretta di contenuti dichiarativi di terzi.
  • La valutazione della concorrenza tra reati associativi (art. 416bis vs art. 74 DPR 309/1990) richiede confronto strutturale tra le fattispecie; la presenza del metodo mafioso e della sfera di dominio giustifica in molti casi la coesistenza delle imputazioni.
  • Le censure generiche o che semplicemente ripropongono le stesse argomentazioni già valutate dal giudice di merito senza indicare errori percettivi specifici sono destinate a essere dichiarate inammissibili in sede di ricorso straordinario.

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