Sentenza n. 481/2026 - Palermo, Sezione 2
per l’annullamento: 1) della graduatoria di merito per la Regione Sicilia del Concorso, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti di cui al D.D.G. 3122/2024 di cui infra, approvata e pubblicata in allegato, quale sua parte integrante, con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. 39088 dell’11.08.2025, nonché del decreto medesimo, nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e conseguentemente la ricorrente Lucia Porto (collocata alla posizione n. 111 in graduatoria) non risulta nell’elenco degli idonei/vincitori del concorso sui posti riservati (15%) agli operatori volontari del Servizio Civile, pur avendo la stessa ottenuto un punteggio complessivo superiore (punti 96) rispetto a quello di altri candidati cui è stata, invece, riconosciuta la predetta riserva; 2) della graduatoria di merito per la Regione Sicilia del Concorso, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti di cui al D.D.G. 3122/2024 di cui infra, rettificata a seguito di esame di reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli, siccome approvata e pubblicata in allegato e quale sua parte integrante con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. n. 39706 del 13.8.2025, nonché del decreto medesimo, nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e conseguentemente la ricorrente Lucia Porto (collocata alla posizione n. 111 in graduatoria) non risulta nell’elenco degli idonei/vincitori del concorso sui posti riservati (15%) agli operatori volontari del Servizio Civile, pur avendo la stessa ottenuto un punteggio complessivo superiore (punti 96) rispetto a quello di altri candidati cui è stata, invece, riconosciuta la predetta riserva; 3) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. n. 41140 del 22.8.2025, con la quale il predetto USR ha rigettato il relativo reclamo presentato dalla ricorrente a mezzo pec in data 21.8.2025; 4) della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale prot. n. 0200518/3.1.14 del 2.10.2024, richiamata nella predetta nota dell’USR della Sicilia prot. n. 41140 del 22.8.2025; 5) del Bando di concorso D.D.G. n. 3122 del 12.12.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui prevede la riserva di una quota pari al 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ove abbia inteso, in malam partem, escludere che tale riserva si applichi anche per gli operatori volontari del servizio civile nazionale; 6) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria in capo alla ricorrente del titolo e/o diritto a beneficiare della riserva dei posti prevista nel bando di concorso in relazione all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto volontaria di servizio civile svolto senza demerito; e per la condanna in forma specifica, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il titolo alla riserva dei posti di cui all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento della stessa nella graduatoria generale di merito ed elenco dei vincitori del concorso per cui è causa; con istanza ex art. 116, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010, per la declaratoria di illegittimità e/o l’annullamento del silenzio-rifiuto o rigetto formatosi in data 11.9.2025, con il quale l’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza a mezzo pec del 12.8.2025, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, ha tacitamente negato l’accesso documentale richiesto dalla ricorrente e finalizzato all’ottenimento ed acquisizione della graduatoria correttamente integrata dalle indicazioni di riserva previste dal bando; e per l’accertamento, riconoscimento e declaratoria del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto della suddetta istanza di accesso agli atti del 12/08/2025; ed il conseguente ordine all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di procedere al rilascio di copia dei predetti documenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie regionali di merito del concorso per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nella parte in cui non riconoscono la riserva del 15% per il servizio civile, nonché il rigetto del reclamo e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al posto n. 111 con 96 punti, aveva partecipato al servizio civile sulla base di un bando del maggio 2017, svolgendo il servizio dall'11 dicembre 2017 al 10 dicembre 2018 senza demerito. Nella domanda di concorso aveva dichiarato il possesso del titolo di riserva previsto dall'art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, relativo agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. L'amministrazione non aveva riconosciuto la riserva, ritenendo che il servizio prestato fosse servizio civile nazionale e non universale. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 4, e 26, comma 1, d.lgs. n. 40/2017; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento e degli artt. 3, 52 e 117, comma 2, lett. d), Cost.; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e violazione del buon andamento; difetto di motivazione, sostenendo che la motivazione dell'esclusione fosse stata fornita solo successivamente mediante il rigetto del reclamo. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Sicilia; un controinteressato ha eccepito la tardiva impugnazione del bando. La ricorrente ha inoltre proposto domanda di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.; l'istanza di accesso civico endoprocedimentale era stata già accolta in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Sicilia perché la graduatoria impugnata produce effetti nella Regione Sicilia e perché l'impugnazione del bando, non direttamente lesivo secondo la prospettazione della ricorrente, non sposta la competenza. Ha respinto anche l'eccezione di tardività, affermando che la lesione si è concretizzata con la pubblicazione della graduatoria finale e della successiva rettifica: il richiamo contenuto nel bando alla disciplina normativa non consentiva di escludere automaticamente il titolo di riserva, poiché solo la graduatoria aveva reso manifesta l'interpretazione amministrativa contestata. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministero per la pubblica amministrazione, individuando nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'unica amministrazione titolare della procedura. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando precedenti conformi, e ha ritenuto che il servizio svolto dalla ricorrente, pur denominato formalmente servizio civile nazionale, fosse stato prestato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 e dovesse essere considerato servizio civile universale in applicazione dell'art. 26, comma 1, relativo alla fase transitoria. La continuità sostanziale tra i due istituti e la disciplina transitoria impongono quindi il riconoscimento del servizio quale titolo per la riserva del 15%. Ha annullato le graduatorie impugnate nei limiti necessari al riconoscimento della riserva e alla riedizione degli adempimenti conseguenti, senza necessità di annullare la lex specialis. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 9-bis, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74
Prevede la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici a favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
La disciplina del servizio civile universale costituisce il riferimento normativo per il riconoscimento del servizio prestato nei concorsi pubblici e, alla luce della decisione, deve essere coordinata con la disciplina transitoria dell'art. 26.
art. 26, comma 1, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
Il servizio svolto secondo modalità e denominazione proprie del precedente servizio civile nazionale, ma prestato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 e durante la fase transitoria, deve essere ricondotto al servizio civile universale.
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
Ha espressamente inserito nel riferimento normativo anche il servizio civile nazionale; la sentenza considera comunque decisiva, per il caso concreto, la qualificazione del servizio alla luce della disciplina transitoria previgente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e sia stato dato avviso alle parti.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di tutela contro il silenzio sull'istanza di accesso; nel caso concreto l'accesso endoprocedimentale era stato già accolto con precedente ordinanza.
Massime di principio
- Ai fini della riserva concorsuale prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale, il servizio svolto sulla base di un bando formalmente denominato servizio civile nazionale, ma pubblicato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, deve essere qualificato come servizio civile universale quando rientra nella fase transitoria disciplinata dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto.
- La denominazione formale di servizio civile nazionale utilizzata negli atti della fase transitoria non è decisiva: occorre verificare la disciplina vigente al momento dell'avvio del servizio e ricondurre il rapporto al nuovo istituto del servizio civile universale quando il servizio è stato attivato dopo la sua entrata in vigore.
- La lesione derivante dal mancato riconoscimento di un titolo di riserva in una procedura concorsuale si concretizza, di regola, con la pubblicazione della graduatoria finale, quando diventa conoscibile l'interpretazione applicata dall'amministrazione; il bando non è immediatamente lesivo se non esclude in modo univoco il beneficio rivendicato.
- La competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione la graduatoria concorsuale produce i propri effetti, quando la controversia riguarda il posizionamento del candidato nella graduatoria regionale; la contestazione del bando non determina automaticamente lo spostamento della competenza se l'atto non è prospettato come direttamente lesivo.
- Nelle controversie relative a una procedura concorsuale, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione titolare della procedura e responsabile degli atti lesivi; le altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel quadro istituzionale o finanziario devono essere estromesse se non hanno adottato né sono responsabili degli atti impugnati.
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