Ordinanza n. 1390/2026 - Napoli, Sezione 9
per la correzione della sentenza n. 309 del 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 3919 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 309/2026, limitatamente all'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva proposto il giudizio di ottemperanza relativo al pagamento delle spese di lite liquidate in una sentenza civile in suo favore quale procuratore costituito e dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione della sentenza del TAR n. 309/2026. Tale sentenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione per soccombenza virtuale, disponendo il pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, ma aveva omesso di inserire nel dispositivo la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, richiesta nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omessa distrazione delle spese costituisse un errore materiale, ossia un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e senza necessità di interpretare o modificare la decisione. Il dispositivo della sentenza n. 309/2026 è stato quindi integrato, dopo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge, con le parole "con attribuzione in favore del difensore antistatario". È stata inoltre ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti del giudice amministrativo; è stato posto a fondamento della correzione del dispositivo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa inserzione nel dispositivo della clausola di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce errore materiale correggibile quando la richiesta di distrazione risulti già formulata nel giudizio e la sua omissione sia riconoscibile dal testo del provvedimento senza un'attività di interpretazione o modifica della decisione.
- La correzione dell'errore materiale può integrare il dispositivo di una pronuncia già resa mediante l'inserimento della clausola di attribuzione delle spese al difensore antistatario, senza riaprire il merito della controversia né alterare la statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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