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Sentenza

Sentenza n. 932/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza che imponeva di provvedere sull’istanza relativa alla valutazione di impatto ambientale per l’ampliamento della terza corsia dell’autostrada A14, nonché mancata conclusione della procedura di VIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l’ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 117 del 31 gennaio 2024, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza presentata il 23 settembre 2022 in relazione alla realizzazione, avvenuta nel 2012, della terza corsia dell’autostrada A14 nel tratto Cattolica-Fano, lotto 2, galleria Novilara, asseritamente realizzata in assenza di VIA. In via subordinata hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’inerzia ministeriale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con ordine di concludere il procedimento e nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha dedotto e documentato, nelle more della decisione, l’adozione del Decreto di VIA del 6 luglio 2026, conclusivo del procedimento. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riservandosi di impugnare autonomamente il decreto, insistendo soltanto per la condanna alle spese del Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’adozione del Decreto di VIA del 6 luglio 2026 ha posto fine all’inerzia amministrativa e ha definito il procedimento oggetto della domanda. Il Collegio ha precisato che il ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. non è normalmente esperibile per dare esecuzione a una sentenza resa su un ricorso contro il silenzio ex art. 117 c.p.a., poiché l’art. 117, comma 3, c.p.a. consente di chiedere, anche successivamente, la nomina di un commissario ad acta nell’ambito dello stesso giudizio. La domanda subordinata ex artt. 31 e 117 c.p.a. sarebbe stata irricevibile perché proposta oltre l’anno dalla scadenza del termine assegnato al Ministero dalla sentenza precedente; tuttavia il Collegio ha convertito la domanda, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in istanza di nomina di commissario ad acta nell’ambito del precedente giudizio contro il silenzio. Tale istanza era ammissibile al momento della proposizione, poiché il Ministero non aveva ancora adempiuto, ma è divenuta improcedibile a seguito dell’adozione del provvedimento conclusivo. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti degli enti non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza non costituisce lo strumento ordinario per dare esecuzione a una sentenza resa in un giudizio contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

  • art. 117 c.p.a.

    Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può nominare, nella sentenza o successivamente su istanza dell’interessato, un commissario ad acta per dare attuazione alla decisione; la relativa richiesta costituisce una fase esecutiva collegata al giudizio originario.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il superamento di tale termine rende irricevibile l’azione autonoma.

  • art. 32 c.p.a.

    Il giudice può qualificare e convertire la domanda secondo la sua effettiva natura processuale, consentendo di trattare la domanda di ottemperanza come istanza di nomina del commissario ad acta nell’ambito del precedente giudizio contro il silenzio.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa della procedura di valutazione di impatto ambientale oggetto dell’inerzia e successivamente definita dal Decreto di VIA.

Massime di principio

  • Non è ammissibile utilizzare il ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per dare esecuzione a una sentenza pronunciata in un giudizio contro il silenzio ex art. 117 c.p.a.; l’attuazione della decisione deve essere richiesta, anche successivamente, mediante istanza di nomina del commissario ad acta nell’ambito del medesimo giudizio contro il silenzio.
  • L’azione autonoma contro il silenzio proposta oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere è irricevibile ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; tale domanda può tuttavia essere riqualificata, ove ne ricorrano i presupposti, come istanza ex art. 117, comma 3, c.p.a. nel precedente giudizio contro il silenzio.
  • L’istanza di nomina del commissario ad acta è ammissibile quando, al momento della proposizione, l’amministrazione non abbia ancora eseguito l’ordine giudiziale di provvedere; se nelle more l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo, l’istanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento conclusivo del procedimento determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’azione diretta a far cessare l’inerzia, salva la possibilità di impugnare autonomamente il provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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