Cassazione Penale, Sentenza n. 31891/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, detenuta in espiazione di una pena residua di tredici anni di reclusione, inflitta per tentata estorsione aggravata, furto aggravato, tentata rapina, utilizzazione indebita di carte di credito e truffa, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2, c.p. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza sulla base delle relazioni sanitarie, rilevando che le patologie della detenuta erano adeguatamente gestite dalla medicina penitenziaria, anche mediante il possibile ricorso a strutture sanitarie esterne. La ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando la sottovalutazione del quadro clinico, l'omessa disposizione di una perizia e l'asserita fondazione del rigetto sul solo atteggiamento oppositivo della detenuta, senza una verifica concreta dell'idoneità del servizio sanitario penitenziario a fronteggiare le patologie. Dagli atti risultava, tuttavia, che la detenuta aveva rifiutato controlli, ricoveri e terapie, incluse quelle insulinica e anticoagulante, mentre la più recente relazione sanitaria attestava l'assunzione regolare delle terapie e un miglioramento delle condizioni cliniche, descritte come discrete e in buon compenso emodinamico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse applicato correttamente i criteri relativi al differimento facoltativo della pena, verificando che le patologie non presentassero acuzie o urgenze, fossero trattabili in ambito penitenziario e potessero essere fronteggiate, se necessario, mediante visite o ricoveri esterni ai sensi dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario. La Corte ha escluso l'obbligo di disporre una perizia, poiché gli atti contenevano dati sanitari completi e non emergevano elementi tecnici tali da rendere necessario un ulteriore approfondimento. Ha inoltre valorizzato il consapevole e ingiustificato rifiuto della detenuta di sottoporsi alle cure e agli accertamenti indicati, ritenendo che, in presenza di cure concretamente disponibili, tale rifiuto impedisse di ravvisare l'incompatibilità dello stato detentivo con il diritto alla salute, il senso di umanità della pena o la finalità rieducativa.
Norme richiamate
art. 147, primo comma, n. 2, c.p.
Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere disposto quando le condizioni di salute comportino un serio pericolo di vita, non siano adeguatamente curabili in carcere o determinino sofferenze aggiuntive ed eccessive incompatibili con il senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena.
art. 27, comma 3, Cost.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
Il giudizio sulla compatibilità della detenzione con la salute deve considerare anche il rispetto del senso di umanità e della finalità rieducativa della pena.
art. 32 Cost.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
La tutela della salute del detenuto concorre a delimitare i casi in cui la permanenza in carcere non è compatibile con la condizione patologica.
art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975
La detenzione domiciliare a tempo per ragioni di salute risponde alle medesime finalità del differimento della pena, ma consente di mantenere un contesto detentivo quando sia necessaria una specifica esigenza di contenimento della pericolosità.
art. 11 legge n. 354/1975
ricovero in luoghi esterni di cura
La possibilità di ricorrere a visite o ricoveri esterni deve essere considerata nel valutare se le cure necessarie siano praticabili anche durante la detenzione.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. 196/2003
omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi della persona interessata.
Massime di principio
- Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica non richiede un'incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma presuppone che la malattia comporti un serio pericolo di vita, non sia adeguatamente curabile in ambito carcerario neppure mediante ricovero esterno, oppure determini sofferenze aggiuntive ed eccessive incompatibili con il senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena.
- Nel valutare la compatibilità tra stato di salute e detenzione, il giudice deve esaminare le condizioni cliniche concrete, l'adeguatezza delle cure disponibili nell'istituto o mediante strutture esterne, la durata della pena, l'età del condannato e la sua pericolosità sociale.
- La nomina di un perito non è necessaria quando il giudice dispone di dati sanitari completi, attuali e tecnicamente adeguati a valutare la compatibilità della patologia con il regime carcerario; essa si impone quando, in presenza di elementi clinici concreti di incompatibilità, manchino gli accertamenti medici necessari.
- I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto non sono coercibili; tuttavia, quando siano potenzialmente risolutivi delle condizioni di salute poste a fondamento della richiesta di differimento o di misura alternativa, l'accettazione delle cure costituisce condizione giuridica necessaria per la positiva valutazione della richiesta.
- La disponibilità effettiva di cure, controlli specialistici e ricoveri esterni, unita al buon compenso clinico e al consapevole rifiuto del detenuto di sottoporsi agli accertamenti o alle terapie prescritte, può escludere che la prosecuzione della detenzione integri un trattamento contrario al senso di umanità.
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