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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17124/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei precedenti gradi di merito, della domanda con cui un soggetto privato aveva chiesto di essere dichiarato proprietario per usucapione di un complesso immobiliare. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la mancata applicazione dell'art. 1156 c.c. e sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non maturato il ventennio utile all'usucapione, in sostanza chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; con il secondo deduceva la falsa applicazione degli artt. 1165 e 2941, n. 1, c.c., assumendo che la corte d'appello avesse indebitamente ritenuto sospeso il decorso del termine per usucapire in ragione del rapporto tra coniugi, nonostante il regime di separazione dei beni, e lamentava inoltre che tale eccezione sarebbe stata riservata alla volontà di un soggetto non parte del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo è stato reputato una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, neppure sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il secondo è stato considerato generico e meramente assertivo, privo della necessaria specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché non sviluppava una puntuale critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre precisato che la sospensione del decorso della prescrizione/usucapione può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando ricorrano i relativi presupposti, non trattandosi necessariamente di eccezione in senso stretto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; è stata invece esclusa la responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua evocazione non consente di denunciare in cassazione una mera diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura per violazione di legge richiede l'indicazione della norma asseritamente violata, del suo contenuto precettivo e del confronto con la decisione impugnata.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il vaglio di compatibilità con un consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Impone il requisito di specificità dei motivi di ricorso a pena di inammissibilità.

  • art. 1156 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come base della doglianza sul maturare del termine utile all'usucapione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 1165 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di decorso del termine per usucapire e sospensione della prescrizione.

  • art. 2941, n. 1, c.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla sospensione del decorso del termine tra coniugi.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in presenza dei presupposti processuali, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio svolto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata.
  • L'omessa critica puntuale della ratio decidendi rende il motivo inammissibile se esso resta assertivo o generico.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio le cause di sospensione del decorso della prescrizione/usucapione quando non si tratti di eccezioni riservate in senso stretto alla sola iniziativa di parte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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