Cassazione Civile, Ordinanza n. 22064/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'integrale pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata della lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata quindi decisione sul merito del motivo di ricorso né sul ricorso incidentale condizionato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo ad accise sugli alcoli per l'anno 2001, emesso a seguito di un ammanco di alcool causato da un furto subito dalla società nel proprio deposito fiscale in data 07/05/2001. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, affidandolo a un unico motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di cassazione, la società ha dichiarato di avere definito la lite ai sensi del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, con pagamento integrale di quanto richiesto; la ricorrente ha comprovato l'integrale versamento delle somme dovute.
Norme richiamate
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato come base normativa per la definizione agevolata della lite tributaria
l. 1 dicembre 2016, n. 225
citata quale legge di conversione del d.l. n. 193/2016
art. 91 c.p.c.
non espressamente richiamato nel testo, ma la statuizione sulle spese a carico della parte che le ha anticipate è coerente con la regolazione delle spese processuali
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita mediante integrale pagamento delle somme dovute in base alla disciplina di definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta definizione della lite preclude la decisione nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla Corte nel provvedimento, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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