Sentenza del 03/07/2023 n. 18761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale del 10% trattenuta sul bonus sostenendo che non ricorrevano i presupposti di applicazione dell'art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. L. 122/2010: in particolare il compenso variabile non superava il triplo della retribuzione fissa e la datrice Lazard Srl non sarebbe operante nel 'settore finanziario' nel senso richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi di doglianza: 1) il dogma del giudicato non è applicabile perché le sentenze precedenti richiamate non riguardavano le stesse parti; 2) l'introduzione del comma 2-bis dall'art. 23 del D.L. 98/2011 ha modificato la base imponibile e, per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, ha di fatto reso irrilevante il precedente requisito quantitativo del superamento del triplo della retribuzione fissa, applicando l'addizionale alla parte del compenso che eccede la retribuzione fissa; 3) il concetto di "settore finanziario" va interpretato in senso ampio e funzionale alla ratio della norma, quindi ricomprende soggetti attivi sulla scena finanziaria anche non soggetti a vigilanza o non erogatori di credito formale, come società di consulenza finanziaria. Conseguentemente l'addizionale è dovuta e il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33 (conv. L. n. 122/2010)
Comma 1 prevedeva l'applicazione di un'aliquota addizionale del 10% sui compensi sotto forma di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dirigenti del settore finanziario.
La Corte ha ritenuto che, per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, il comma 1 è stato di fatto reso incompatibile dalla successiva modifica e la soglia del triplo non sia più requisito per l'applicazione dell'addizionale.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. n. 111/2011)
Ha introdotto il comma 2-bis stabilendo che le disposizioni si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
Il comma 2-bis è stato interpretato come modifica della base imponibile: l'addizionale si applica sulla quota dei compensi che eccede la parte fissa, senza necessità del superamento del triplo della retribuzione fissa per i compensi successivi al 17/7/2011.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
La circolare aveva indicato che la base imponibile doveva intendersi stabilita nella quota che eccede il triplo della retribuzione fissa annua.
La Corte ha rilevato che l'interpretazione amministrativa non ha prevalenza sulla lettura testuale e sistematica della norma così come modificata dal comma 2-bis, e ha ritenuto la circolare non convincente rispetto alla modifica normativa successiva.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Richiamato in tema di definizione di intermediario finanziario; la Corte però esclude che il richiamo al settore finanziario debba coincidere esclusivamente con i soggetti vigilati dal T.U.B.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014
La Consulta aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità della norma; la Corte di Cassazione ne trae conferma che la platea non è da intendersi in senso restrittivo.
Massime di principio
- Per i compensi erogati dal 17 luglio 2011 in poi l'addizionale del 10% si applica sulla quota del bonus che eccede la parte fissa della retribuzione, senza richiedere il superamento del triplo della retribuzione fissa come condizione preliminare.
- Il concetto di "settore finanziario" va interpretato in senso ampio e funzionale alla ratio della norma: ricomprende soggetti attivi sulla scena finanziaria anche se non soggetti a vigilanza bancaria o non erogatori diretti di credito, come società di consulenza finanziaria.
- Le circolari amministrative non sono vincolanti se contraddicono l'interpretazione testuale e teleologica della norma così come modificata; la verifica finale è di competenza del giudice.
- Il precedente giurisprudenziale non produce effetto di giudicato sulla stessa questione se manca identità di parti, petitum o causa petendi; per far valere efficacemente precedenti favorevoli occorre che le controversie siano sostanzialmente identiche nei soggetti e nelle domande.
- In casi simili è utile verificare: a) la data di erogazione del compenso (prima o dopo 17/7/2011), b) la qualificazione dell'impresa come operativa nel settore finanziario nella sua accezione ampia, c) la concreta composizione della retribuzione fissa e variabile per calcolare la base imponibile.
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