Cassazione Civile, Ordinanza n. 25909/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda originaria proposta da due proprietari di un immobile contro il vicino, con la quale chiedevano l'accertamento dell'inesistenza di servitù gravanti sul loro lastrico solare e la rimozione di una canna fumaria e di un'antenna televisiva. Il tribunale aveva accolto tale impostazione, escludendo la servitù e ordinando la rimozione dei manufatti, oltre a rigettare le domande riconvenzionali del convenuto. In appello, però, il giudice di secondo grado ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che il fondo degli attori fosse gravato da una servitù di passaggio e scarico dei fumi, acquisita per usucapione ventennale, valorizzando l'atto di permuta del 1989 e la preesistenza dei manufatti. I ricorrenti hanno quindi censurato la sentenza di appello con due motivi: (1) violazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che l'uso del lastrico per manutenzione derivava da un diritto personale vitalizio di accesso, quindi incompatibile con un possesso ad usucapionem della canna fumaria; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2735, comma 1, c.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto della domanda amministrativa/contrattuale della dante causa, che sarebbe stata finalizzata soltanto ad ottenere la successiva realizzazione della canna fumaria per un camino già esistente e non a riconoscere un diritto di servitù nei termini affermati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non investiva un errore di sussunzione della fattispecie astratta nell'art. 1158 c.c., ma contestava in realtà l'apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa la preesistenza della canna fumaria e l'effettivo contenuto dell'atto del 25 maggio 1989. Ha inoltre osservato che il diritto vitalizio di accesso per manutenzione non coincide con un diritto personale di mantenere la canna fumaria, e che l'usucapione della servitù di scarico dei fumi poteva maturare indipendentemente dal diritto di passaggio sul lastrico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e del contenuto dei documenti, operazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del travisamento decisivo della prova, qui non ricorrenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
L'usucapione ventennale può riguardare la servitù di scarico dei fumi; la censura che contesta la ricostruzione del fatto storico e non l'esatta portata della norma non integra violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma è denunciabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti o travisate nel loro contenuto oggettivo, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2735, comma 1, c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta errata interpretazione della domanda/dichiarazione della dante causa; la Corte ha ritenuto la doglianza in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 116 c.p.c.
La scelta e la valutazione delle prove, comprese le presunzioni, appartengono al giudice di merito e non sono in cassazione liberamente riesaminabili.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 presuppone un errore nell'interpretazione della norma, non una diversa lettura dei fatti.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È invocabile per vizi processuali o anomalie motivate rilevanti, non per ottenere una revisione del giudizio di merito sulle prove.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge in cassazione è ammissibile solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si contesta la ricostruzione del fatto o il valore probatorio degli elementi acquisiti, la censura è fuori dal perimetro del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
- La servitù apparente o di passaggio/uso di un manufatto può essere riconosciuta per usucapione ove il suo esercizio pacifico e continuato per il tempo utile risulti accertato dal giudice di merito; il diverso diritto personale di accesso per manutenzione non esclude, di per sé, la maturazione di una servitù distinta.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza per violazione di legge o per vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; la selezione delle prove e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su contenuti probatori oggettivamente inesistenti o logicamente impossibili da ricavare dagli atti, e purché l'errore sia decisivo in modo certo.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione o ogni elemento probatorio contrario, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento in modo logicamente coerente.
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