Sentenza n. 322/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza dopo il preavviso di diniego, valorizzando tre vicende penali: una segnalazione per molestia o disturbo alle persone, definita con archiviazione; una segnalazione per percosse, lesioni personali e minaccia, relativa a un procedimento ancora pendente; e una segnalazione per lesioni personali, definita con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che si trattasse di mere notizie di reato non seguite da condanne, in parte risalenti e in parte già definite senza accertamento di responsabilità. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della propria integrazione economica e sociale e della permanenza ultra-decennale in Italia, nonché l'illegittimità della decisione di definire il procedimento senza attendere l'esito del procedimento penale pendente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto automaticamente conseguente al decorso del periodo minimo di residenza, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, diretta ad accertare l'integrazione del richiedente, l'irreprensibilità della condotta e la sua futura affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale. Il giudice amministrativo può svolgere soltanto un controllo estrinseco, verificando l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Nel caso concreto, le plurime vicende, considerate globalmente e non atomisticamente, sono state ritenute idonee a fondare il giudizio prognostico negativo, anche se due procedimenti erano stati archiviati o definiti per remissione di querela e quello più recente era ancora pendente. Le notizie di reato possono infatti essere valutate sul piano amministrativo autonomamente dall'accertamento della responsabilità penale, poiché rilevano come indicatori della personalità, dell'affidabilità e del grado di assimilazione dei valori fondamentali, senza che sia necessario attendere una condanna definitiva. La gravità della vicenda pendente, riguardante anche il reato di lesioni personali, la reiterazione e l'omogeneità delle condotte e la loro collocazione nel periodo di osservazione sono state ritenute sufficienti a escludere l'illogicità o la sproporzione del diniego. La residenza decennale e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati presupposti ordinari, non elementi di per sé sufficienti a imporre la concessione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il requisito della residenza decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione, l'affidabilità e l'irreprensibilità della condotta.
art. 6 l. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro indicativo della particolare rilevanza della condanna per lesioni personali anche nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Ministero ha esercitato il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione del preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento finale.
art. 582 c.p.
La fattispecie di lesioni personali, incidente sull'integrità fisica della persona e punita con la reclusione fino a tre anni, è stata considerata elemento significativo nella valutazione prognostica sull'affidabilità della richiedente.
art. 660 c.p.
La segnalazione per molestia o disturbo alle persone è stata valutata, insieme alle altre vicende, quale indicatore della condotta complessiva della richiedente, pur essendo il relativo procedimento stato archiviato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non consegue automaticamente alla residenza legale decennale, che costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare anche mere notizie di reato e procedimenti penali non definiti con condanna, purché li utilizzi come elementi istruttori e indiziari della personalità, dell'affidabilità e della futura integrazione del richiedente, senza considerarli come accertamenti definitivi di responsabilità penale.
- Le vicende penalmente rilevanti devono essere apprezzate in modo globale, considerando la loro natura, omogeneità, periodicità e reiterazione; l'archiviazione, la remissione di querela o la pendenza del procedimento non impediscono necessariamente la loro valutazione amministrativa negativa.
- Il controllo giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella dell'amministrazione.
- Nel diniego di cittadinanza, l'intensità della motivazione deve correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura dei fatti e alla loro distanza temporale; tuttavia, una pluralità di vicende omogenee, valutate complessivamente, può sostenere il giudizio prognostico negativo anche in assenza di condanne definitive.
- La residenza decennale e l'inserimento economico-sociale del richiedente costituiscono presupposti ordinari della domanda e non impongono, da soli, la concessione della cittadinanza quando persistano elementi istruttori idonei a porre in dubbio l'affidabilità e la piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
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