Sentenza del 03/11/2017 n. 26142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità delle cartelle emesse per il mancato pagamento della seconda e terza rata della definizione automatica prevista dalla legge n. 289 del 2002. Deduceva, in particolare, l'assenza dell'intimazione al pagamento, la mancata sottoscrizione, la cripticità e carenza di motivazione delle cartelle, la decadenza dell'amministrazione dal potere di notifica, l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione, errori nel calcolo dell'IRAP, l'illegittimo cumulo tra IRAP e IVA e la carenza di prova della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la cartella costituisse comunque una richiesta di pagamento, che la mancata sottoscrizione del funzionario non determinasse l'invalidità dell'atto, che le censure sulla cripticità, sull'onere della prova e sui calcoli fossero generiche e che il termine applicabile per la notifica fosse quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, senza rilevanza autonoma della data di consegna del ruolo. T.S. è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in Euro 9.000,00 per ciascun controricorrente, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002
Disciplina la definizione automatica delle pendenze fiscali, il cui mancato pagamento delle rate può giustificare l'iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle per il recupero delle somme dovute.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina la cartella di pagamento e i termini per la sua notificazione. La Corte ha applicato la norma nella versione risultante dalle modifiche del D.L. n. 106 del 2005, ritenendo non decisiva la data di consegna del ruolo quando il relativo termine non costituisce un dies a quo certo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Riguarda la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali; le cartelle emesse in tale ambito sono soggette ai termini di notificazione previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla legge n. 156 del 2005
Ha modificato i termini di notificazione delle cartelle, stabilendo la disciplina applicabile alla decadenza dell'amministrazione.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 417
La previsione del termine collegato alla consegna del ruolo non è stata ritenuta applicabile come autonomo termine decadenziale, poiché priva di un dies a quo certo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione del funzionario sulla cartella non comporta automaticamente la nullità dell'atto, se la cartella è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente ed è conforme al modello normativo.
- L'assenza di una distinta intimazione al pagamento non determina necessariamente l'invalidità della cartella, quando la cartella stessa contiene una richiesta di pagamento e l'avviso delle conseguenze dell'inadempimento.
- Le contestazioni sulla carenza di motivazione o sull'erroneità dei calcoli devono indicare in modo puntuale quali dati siano errati e per quale importo; censure generiche sono inammissibili o infondate.
- Quando la cartella recupera rate di una definizione fiscale richiesta dallo stesso contribuente, la pretesa può essere sufficientemente giustificata dai dati contenuti nell'istanza e dalla quantificazione effettuata dal contribuente.
- Per valutare la decadenza dalla notifica occorre individuare la specifica disciplina temporale applicabile all'atto e un dies a quo certo; non è sufficiente richiamare genericamente la data di consegna del ruolo.
- Le questioni relative alla quantificazione del tributo e alla possibile duplicazione impositiva devono essere dedotte con un confronto preciso tra dichiarazione, cartella e somme richieste.
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