Cassazione Penale, Ordinanza n. 31047/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il condannato ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva respinto sia l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sia quella di detenzione domiciliare. In ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il suo profilo personologico, la detenzione ininterrotta dal 2020 e il periodo di oltre un anno trascorso agli arresti domiciliari, oltre al percorso intramurario positivo. Secondo il ricorrente, il giudice di sorveglianza avrebbe invece fondato la decisione principalmente sulla gravità dei fatti in esecuzione, omettendo di considerare in modo corretto gli elementi favorevoli emersi durante l'esecuzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione della meritevolezza del condannato e dell'idoneità della misura alternativa al reinserimento sociale, prendendo comunque atto degli elementi positivi del percorso carcerario ma valorizzando anche le informazioni di polizia da cui emergeva una persistente pericolosità. La Corte ha osservato che la motivazione del provvedimento impugnato non era manifestamente illogica e che le doglianze del ricorso si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 ord. pen.
Non citato espressamente nel testo; la decisione riguarda comunque il regime delle misure alternative alla detenzione e il sindacato del tribunale di sorveglianza.
art. 125 c.p.p.
Non citato espressamente; la Corte ribadisce che è sufficiente una motivazione non manifestamente illogica per sottrarre la valutazione di merito al controllo di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
- Anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, il tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o di sperimentazione premiale, se ciò sia funzionale a verificare l'effettiva capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni.
- La valutazione di merito del tribunale di sorveglianza, quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
- Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio o delle informazioni acquisite sono inammissibili in sede di legittimità, perché estranee al perimetro del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →