Cassazione Penale, Sentenza n. 11533/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Covelli ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14/04/2022, che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'improcedibilità per difetto di querela quanto al capo a) (riconducendo la fattispecie all'art. 624 c.p.) e rideterminando la pena per il residuo capo b). In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto di difesa per omessa notifica del decreto di citazione in appello; (2) omissione di pronuncia sulla estinzione del reato per prescrizione; (3) vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità e aspecificità delle censure, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica e corretta. In particolare: il primo motivo è inammissibile per mancanza di indicazione degli elementi fattuali e, in ogni caso, dagli atti risulta la regolare notifica del decreto di citazione; il secondo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente non ha indicato le necessarie scansioni temporali e, inoltre, il reato residuo è del maggio 2017 con termine di prescrizione indicativamente collocabile al novembre 2024; il terzo motivo è infondato perché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la determinazione della pena tenendo conto dei precedenti e della offensività della condotta. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte conferma (implicitamente, per ciò che riguarda l'impugnata decisione) la riforma già operata in appello; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale - art. 624
La Corte d'appello ha riqualificato l'originaria imputazione relativa al capo a) come furto (art. 624 c.p.); la Cassazione non ha censurato tale riclassificazione.
Codice penale - art. 625 n.2) e n.7)
Circostanze aggravanti contestate in primo grado
Le aggravanti originarie erano state contestate in primo grado; la Corte d'appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 co.1 n.2 per il capo a).
Codice penale - art. 81, comma secondo (c.p.)
concorso di reati / continuazione
La sentenza di primo grado aveva unificato le condotte sotto il vincolo della continuazione; la Corte d'appello ha rideterminato la pena per il residuo capo.
Disp. att. c.p.p. - art. 173, co. 1
limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha allegato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione; tuttavia la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale - art. 581 co.1 lett. d) e art. 591
requisiti della motivazione del ricorso
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata indicazione degli elementi di fatto a sostegno della censura, ai sensi delle norme che richiedono specificità.
Codice di procedura penale - art. 611 co.1 e co.2
udienza senza discussione orale / trattazione in pubblica udienza
La Procura ha depositato conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ai sensi dell'art. 611; non è stata richiesta la pubblica udienza.
Codice di procedura penale - art. 616
condanna alle spese e alla sanzione in caso di inammissibilità
In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa della parte che ha determinato l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Decreto legge n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive modifiche
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla L. n.176/2020, poi prorogato e modificato
Richiamato in relazione alle disposizioni procedurali sull'udienza e sui termini; la Corte osserva che, per l'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore della riforma che ha modificato condizioni di procedibilità.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150
attuazione di riforme procedurali (cd. riforma Cartabia)
Richiamato per la questione della procedibilità dei reati passati a querela; la Corte di Cassazione richiama le Sezioni Unite che hanno chiarito effetti sui giudizi pendenti.
Sezioni Unite - sent. n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)
massima giurisprudenziale
Secondo le Sezioni Unite, per reati divenuti perseguibili a querela e giudizi pendenti, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa ai fini dell'eventuale esercizio della querela; principio applicato dalla Corte.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e l'indicazione degli elementi fattuali e delle norme ritenute violate: la genericità porta all'inammissibilità.
- La contestazione di mancata notifica deve essere fondata su elementi probatori: se dagli atti risulta la regolare notifica, la censura è destinata a fallire.
- Le doglianze sulla prescrizione richiedono il calcolo puntuale dei termini e delle eventuali sospensioni/interruzioni; affermazioni generiche sono inidonee.
- Le critiche alla dosimetria della pena sono difficilmente accolte se la motivazione del giudice di merito mostra un apprezzamento concreto dei precedenti e della offensività della condotta; occorre dimostrare vizi specifici nella motivazione.
- Se una fattispecie è divenuta procedibile a querela per effetto di successiva riforma normativa, le regole sulle condizioni di procedibilità e sugli avvisi alla persona offesa devono essere valutate alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; in presenza di ricorso inammissibile non si deve modificare il corso del processo per l'assenza di tale avviso.
- Quando la querela della persona offesa è già presente negli atti, la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela non può essere sollevata sul presupposto dell'assenza della stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →