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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11533/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Covelli ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14/04/2022, che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'improcedibilità per difetto di querela quanto al capo a) (riconducendo la fattispecie all'art. 624 c.p.) e rideterminando la pena per il residuo capo b). In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto di difesa per omessa notifica del decreto di citazione in appello; (2) omissione di pronuncia sulla estinzione del reato per prescrizione; (3) vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità e aspecificità delle censure, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica e corretta. In particolare: il primo motivo è inammissibile per mancanza di indicazione degli elementi fattuali e, in ogni caso, dagli atti risulta la regolare notifica del decreto di citazione; il secondo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente non ha indicato le necessarie scansioni temporali e, inoltre, il reato residuo è del maggio 2017 con termine di prescrizione indicativamente collocabile al novembre 2024; il terzo motivo è infondato perché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la determinazione della pena tenendo conto dei precedenti e della offensività della condotta. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte conferma (implicitamente, per ciò che riguarda l'impugnata decisione) la riforma già operata in appello; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    La Corte d'appello ha riqualificato l'originaria imputazione relativa al capo a) come furto (art. 624 c.p.); la Cassazione non ha censurato tale riclassificazione.

  • Codice penale - art. 625 n.2) e n.7)

    Circostanze aggravanti contestate in primo grado

    Le aggravanti originarie erano state contestate in primo grado; la Corte d'appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 co.1 n.2 per il capo a).

  • Codice penale - art. 81, comma secondo (c.p.)

    concorso di reati / continuazione

    La sentenza di primo grado aveva unificato le condotte sotto il vincolo della continuazione; la Corte d'appello ha rideterminato la pena per il residuo capo.

  • Disp. att. c.p.p. - art. 173, co. 1

    limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione

    Il ricorrente ha allegato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione; tuttavia la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile.

  • Codice di procedura penale - art. 581 co.1 lett. d) e art. 591

    requisiti della motivazione del ricorso

    La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata indicazione degli elementi di fatto a sostegno della censura, ai sensi delle norme che richiedono specificità.

  • Codice di procedura penale - art. 611 co.1 e co.2

    udienza senza discussione orale / trattazione in pubblica udienza

    La Procura ha depositato conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ai sensi dell'art. 611; non è stata richiesta la pubblica udienza.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    condanna alle spese e alla sanzione in caso di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa della parte che ha determinato l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Decreto legge n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive modifiche

    art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla L. n.176/2020, poi prorogato e modificato

    Richiamato in relazione alle disposizioni procedurali sull'udienza e sui termini; la Corte osserva che, per l'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore della riforma che ha modificato condizioni di procedibilità.

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150

    attuazione di riforme procedurali (cd. riforma Cartabia)

    Richiamato per la questione della procedibilità dei reati passati a querela; la Corte di Cassazione richiama le Sezioni Unite che hanno chiarito effetti sui giudizi pendenti.

  • Sezioni Unite - sent. n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)

    massima giurisprudenziale

    Secondo le Sezioni Unite, per reati divenuti perseguibili a querela e giudizi pendenti, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa ai fini dell'eventuale esercizio della querela; principio applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e l'indicazione degli elementi fattuali e delle norme ritenute violate: la genericità porta all'inammissibilità.
  • La contestazione di mancata notifica deve essere fondata su elementi probatori: se dagli atti risulta la regolare notifica, la censura è destinata a fallire.
  • Le doglianze sulla prescrizione richiedono il calcolo puntuale dei termini e delle eventuali sospensioni/interruzioni; affermazioni generiche sono inidonee.
  • Le critiche alla dosimetria della pena sono difficilmente accolte se la motivazione del giudice di merito mostra un apprezzamento concreto dei precedenti e della offensività della condotta; occorre dimostrare vizi specifici nella motivazione.
  • Se una fattispecie è divenuta procedibile a querela per effetto di successiva riforma normativa, le regole sulle condizioni di procedibilità e sugli avvisi alla persona offesa devono essere valutate alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; in presenza di ricorso inammissibile non si deve modificare il corso del processo per l'assenza di tale avviso.
  • Quando la querela della persona offesa è già presente negli atti, la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela non può essere sollevata sul presupposto dell'assenza della stessa.

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