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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Raddoppio dei termini: anche per il pregresso denuncia penale entro la scadenza ordinaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per il 2005 e IVA per il 2006, con cui erano stati disconosciuti costi di pubblicità per 150.000 euro perché riferiti a operazioni ritenute inesistenti. Tra i motivi, ha contestato la possibilità per l'Amministrazione di applicare il raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia penale era stata presentata l'11 luglio 2014, quindi oltre la scadenza dei termini ordinari. La società ha inoltre contestato la validità della delega di firma, l'insufficienza degli elementi probatori sull'inesistenza delle operazioni e la contraddittorietà della motivazione dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello, ritenendo assorbente il motivo relativo al raddoppio dei termini. Ha stabilito che, anche per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti alle modifiche normative, la denuncia penale deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario di accertamento. Poiché la denuncia dell'11 luglio 2014 era successiva a tale scadenza, non poteva legittimare il raddoppio dei termini. L'accertamento è stato quindi dichiarato nullo per intervenuta decadenza dell'Ufficio e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 43 D.P.R. 600/1973

    Termini per l'accertamento

    La norma disciplinava i termini ordinari per l'accertamento e, nella versione applicabile ai periodi anteriori al 2016, il loro raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Secondo la sentenza, il raddoppio non opera se la denuncia penale è presentata dopo la scadenza del termine ordinario.

  • Art. 2 D.Lgs. 128/2015

    Ha introdotto, per gli atti non ancora notificati alla sua entrata in vigore, il limite secondo cui la denuncia deve essere presentata entro la scadenza ordinaria dei termini. La sentenza ritiene implicitamente superata la disposizione che faceva salvi gli effetti degli atti già notificati.

  • Art. 1, commi 131 e 132, Legge 208/2015

    Ha riformato i termini di accertamento, allungando quelli ordinari per i periodi successivi e disciplinando transitoriamente i periodi precedenti al 2016. Per questi ultimi, il raddoppio collegato ai reati tributari non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria.

  • Art. 331 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti costituenti reato perseguibile d'ufficio; tale obbligo rileva ai fini del raddoppio dei termini tributari.

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, contestato nel caso concreto come presupposto della denuncia penale.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere utilizzato automaticamente sulla base della sola ipotizzabilità di un reato tributario: occorre una denuncia penale effettivamente presentata entro la scadenza del termine ordinario.
  • Per verificare la tempestività dell'accertamento bisogna prima calcolare il termine ordinario applicabile al periodo d'imposta e solo successivamente verificare se la denuncia penale è stata presentata entro quel termine.
  • Una denuncia tardiva non può riaprire o prolungare un termine di decadenza già scaduto; in tale situazione l'avviso di accertamento può essere annullato per tardività, anche senza esaminare gli altri motivi di merito.
  • La disciplina transitoria deve essere interpretata nel senso di evitare che il raddoppio dipenda esclusivamente dalla data di notifica dell'avviso: anche per accertamenti relativi a periodi pregressi rileva il rispetto del termine ordinario per la denuncia.
  • La denuncia deve essere idonea e documentabile: in caso di contestazione, l'Amministrazione deve poter dimostrare sia la sua effettiva presentazione sia la data, oltre alla riconducibilità dei fatti a una fattispecie penale tributaria.

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