Cassazione Civile, Ordinanza n. 25473/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava reddito e volume d'affari di una società per l'anno d'imposta 2005, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA sulla base di una presunta frode carosello realizzata mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e società-cartiere. La CTP aveva inizialmente annullato l'atto, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito tempestivo della prova di notificazione e per tardività; 2) omessa pronuncia sul giudicato esterno asseritamente derivante da altre sentenze della CTP; 3) inammissibilità dell'appello perché sottoscritto da soggetto non legittimato; 4) nullità della sentenza per uso, nel giudizio tributario, di elementi raccolti in sede penale in violazione del c.d. doppio binario; 5) motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 6) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA, sostenendo che i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti dovessero essere dedotti e l'IVA detratta; 7) omessa pronuncia su una ulteriore eccezione relativa alle fatture fittizie. La Corte ha respinto i motivi dal primo al quinto, ha accolto il sesto limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, e ha dichiarato assorbito il settimo.
La decisione
La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva escluso, senza adeguata distinzione, la deducibilità dei costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti; ha rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame su tale profilo e per la regolazione delle spese. Sono stati invece respinti i primi cinque motivi, poiché l'appello dell'Ufficio è stato ritenuto tempestivo e rituale, la censura sul giudicato esterno è risultata inammissibile per difetto di autosufficienza, la sottoscrizione dell'appello è stata considerata valida, l'utilizzo di elementi raccolti in sede penale è stato giudicato legittimo nel processo tributario e la motivazione della CTR è stata reputata sufficientemente intelligibile. Quanto all'IVA, la Corte ha confermato l'indetraibilità in presenza di consapevolezza della frode; quanto ai costi, ha affermato che la CTR avrebbe dovuto esaminare specificamente la deducibilità delle spese anche se riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. Il settimo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
La prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello nel processo tributario può essere fornita mediante produzione della distinta delle raccomandate con timbro postale, ritenuta equipollente alla ricevuta di spedizione.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
La ritualità del deposito dell'appello è soddisfatta se risulta la tempestiva spedizione dell'atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 16 d.lgs. 546/1992
Richiamato ai fini della verifica della tempestività della notificazione dell'appello nel processo tributario.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di termine per la proposizione/notificazione dell'appello tributario.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non è riportata in ricorso nei suoi esatti termini e non risulta adeguatamente dedotta nei gradi di merito.
art. 10 d.lgs. 546/1992
Riconosce la capacità processuale dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nel contenzioso tributario.
art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
L'ufficio finanziario può stare in giudizio ed essere validamente rappresentato anche dal preposto al reparto competente, senza necessità di specifica delega esibita in giudizio, salvo prova contraria.
art. 20 d.lgs. 74/2000
Sancisce l'autonomia tra procedimento penale e accertamento tributario; gli elementi raccolti in sede penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibili il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Richiamato quale norma di riferimento per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, che la CTR avrebbe dovuto applicare distinguendo dal tema IVA.
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
Per le operazioni soggettivamente inesistenti i costi sono deducibili anche se l'acquirente è consapevole della frode, salvo contrasto con i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato in tema di detrazione IVA, che non spetta se il contribuente non prova la propria inconsapevolezza della frode.
art. 21, ultimo comma, d.P.R. 633/1972
Esclude la detraibilità dell'IVA quando il contribuente sia consapevole del meccanismo fraudolento riferito alle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
Il contribuente che invochi la detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti deve provare di non sapere e di non poter sapere di partecipare a una frode.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di deducibilità dei costi e detraibilità IVA.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se la motivazione è comunque percepibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 654 c.p.p.
Richiamato a supporto dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario e dell'utilizzabilità degli elementi probatori.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Gli obblighi del codice di procedura penale operano nel corso delle ispezioni solo ai fini penali quando emergano indizi di reato.
art. 2 c.p.p.
Richiamato nel ragionamento sull'autonomia del processo penale rispetto a quello tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario la prova della notifica dell'appello può essere validamente fornita anche mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, quando da esso risultino gli elementi idonei a identificare spedizione, data e ufficio postale.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia in cassazione richiede che la domanda o eccezione siano state ritualmente proposte e siano riprodotte nel ricorso nei loro esatti termini, con precisa indicazione dell'atto processuale in cui furono formulate; in difetto, la censura è inammissibile.
- L'appello dell'ufficio finanziario è validamente sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente, anche senza produzione in giudizio di una specifica delega, salvo che sia dimostrata l'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare.
- Nel processo tributario sono utilizzabili, come elementi indiziari, anche gli atti e le prove raccolti in sede penale, poiché vige l'autonomia tra procedimento penale e accertamento fiscale, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità o violazione di diritti fondamentali.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale; la motivazione è censurabile solo se mancante, meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibile.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA non è detraibile se il contribuente non prova di essere inconsapevole della frode; la consapevolezza del meccanismo fraudolento esclude il diritto alla detrazione.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette va valutata autonomamente rispetto alla detraibilità IVA: i costi possono essere dedotti anche se l'acquirente era consapevole della frode, salvo il mancato rispetto dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
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