Cassazione Penale, Sentenza n. 22645/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 17/10/2023 contestando omissione di motivazione rispetto alla richiesta di riqualificazione del fatto in truffa (art. 640 c.p.) e lamentando contraddittorietà/illogicità della motivazione in ordine alla prova degli ammanchi documentali; chiede quindi annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e costituiscono una non consentita rielaborazione fattuale delle valutazioni di merito. La Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione della Corte d'appello che, alla luce del complesso probatorio e degli atti posti in essere dopo l'appropriazione, ha escluso la riconduzione del fatto nell'art. 640 c.p. e ha confermato la responsabilità ai sensi dell'art. 646 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come appropriazione indebita; ha ritenuto provati gli elementi di tale reato alla luce della documentazione e della condotta successiva dell'imputato
art. 640 cod. pen.
La difesa aveva richiesto la riqualificazione in truffa; la Corte ha escluso tale profilo ritenendo che manchi l'elemento dell'artificio o raggiro anteriore al trasferimento del bene e che gli atti successivi costituiscano interventi dissimulatori non compatibili con la fattispecie di truffa
art. 61, n. 11 cod. pen.
Norma richiamata nella motivazione della sentenza di merito in relazione al regime sanzionatorio; la Corte d'appello ha applicato e motivato le circostanze rilevanti in sede di determinazione della pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma utilizzata per delimitare i contenuti della relazione e della motivazione in cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici e non soddisfacessero i requisiti di specificazione richiesti
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama i limiti della cassazione in tema di censure proponibili; la Corte ha qualificato le doglianze come non consentite perché consistenti in una mera rivalutazione fattuale della prova
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Cassazione ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che si limitano a offrire una lettura alternativa della prova sono inammissibili
- Per essere ammesso il ricorso in cassazione occorre specificità e concretezza delle censure, come richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; doglianze generiche o ripetitive vengono dichiarate inammissibili
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. truffa vs appropriazione indebita) deve evidenziare elementi probatori precisi che dimostrino la presenza degli elementi tipici della fattispecie alternativa (p. es. artificio o inganno antecedente per la truffa)
- Se la Corte d'appello motiva compiutamente l'incoerenza di argomentazioni difensive con il complesso probatorio (anche facendo leva su atti successivi posti in essere dall'imputato), la Cassazione difficilmente annullerà senza mostrare un vizio logico-giuridico manifesto
- Per ottenere accoglimento in cassazione è necessario dimostrare omissione, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, non il semplice dissenso con la valutazione delle prove
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