Cassazione Penale, Sentenza n. 17530/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Locri per il reato di concorso (art.110 c.p.) e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 D.lgs. 286/1998, commi richiamati). La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle dichiarazioni di altri due indagati (che si sarebbero assunti la responsabilità e avrebbero riferito che il ricorrente li aveva aiutati solo perché stanchi) e della dichiarazione di uno dei trasportati che avrebbe indicato il ricorrente e la moglie come migranti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza riguardasse essenzialmente una diversa valutazione dei fatti e delle prove, materia riservata al giudice di merito, e non una specifica violazione di norme di legge o una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo adeguato la sussistenza dei gravi indizi richiamando, tra l'altro, le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, la libertà di movimento del ricorrente e della moglie a bordo, la disponibilità continuativa dei loro cellulari, i video rinvenuti e cancellati, e contatti telematici con soggetti esterni. Per tali ragioni le censure della difesa, che sollecitavano una diversa valutazione probatoria, sono state ritenute manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte non ha disquisito sulla configurazione del concorso, ma lo indica come titolo di reato contestato insieme al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Decreto Legislativo 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 12
art. 12, commi 1, 3-bis in relazione al comma 3 lettere a), b), c) e d) e comma 3, lett. b), D.lgs. 286/1998
Norma che disciplina il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte dà per corretta la qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito senza ritenere che la difesa abbia dimostrato specifiche violazioni di legge nella sua applicazione.
Codice di procedura penale, art. 273
Articolo concernente i gravi indizi di colpevolezza: la Corte richiama che in Cassazione, in materia cautelare, l'inciso sull'insussistenza dei gravi indizi è valutabile solo se connesso a violazioni di specifiche norme o a manifesta illogicità della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 274
Articolo relativo alle esigenze cautelari: la Cassazione ribadisce che l'eventuale censura sull'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile in cassazione solo se fondata su violazioni normative specifiche o manifesta illogicità motivazionale.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte osserva che le dichiarazioni delle persone informate dei fatti non sono soggette ai criteri di cui all'art. 192, comma 3 (regole sulla formazione e valutazione della prova testimoniale), e resta rimesso al giudice di merito il vaglio della loro attendibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione in base alla quale la Corte ha disposto, per la causa di inammissibilità del ricorso e i profili di colpa emersi, il pagamento di una somma a titolo di ammenda (e condanna alle spese processuali).
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, la Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito; i ricorsi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Un ricorso per cassazione che censuri l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se indica precise violazioni di norme di legge o dimostra una manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità della motivazione con altri atti del processo.
- Le dichiarazioni di altri indagati o dei trasportati possono essere valorizzate dal giudice di merito; la mera indicazione di elementi alternativi di responsabilità non è sufficiente per ribaltare la valutazione cautelare in sede di legittimità.
- Elementi materiali come la disponibilità continuativa di cellulari, video cancellati, contatti telematici e libertà di movimento a bordo possono essere ritenuti idonei a corroborare indizi e giustificare la misura cautelare se adeguatamente motivati dal giudice.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso è strategico formulare censure mirate che evidenzino errori di diritto specifici o palese incoerenza logica nella motivazione, non semplicemente chiedere una rivalutazione delle prove.
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