Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso su un’operazione di apporto/conferimento di complessi immobiliari a un fondo comune di investimento immobiliare chiuso. L’amministrazione finanziaria aveva riqualificato l’operazione, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come atto di conferimento immobiliare soggetto a imposizione ordinaria, contestando l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli apporti a fondi immobiliari costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati. La società di gestione del fondo aveva impugnato l’avviso e i giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR non aveva affrontato in modo effettivo i punti decisivi sollevati in appello: l’effettiva pluralità degli investitori e l’adeguatezza patrimoniale del fondo al momento dell’operazione. Con il secondo motivo denunciava violazione della disciplina agevolativa e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la contribuente non aveva provato la sussistenza dei requisiti per il trattamento fiscale di favore, mentre la CTR aveva valorizzato un profilo di buona fede ritenuto irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, perché si limitava ad affermazioni generiche e apodittiche senza rispondere alle specifiche censure sull’esistenza di una pluralità di partecipanti e sul raggiungimento del capitale minimo previsto per l’operatività del fondo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La decisione rileva la nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente, cioè graficamente esistente ma priva di reale contenuto giustificativo e incapace di rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 25 settembre 2001, n. 351
La norma agevolativa si applica agli apporti a fondi immobiliari chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati, con trattamento fiscale di favore per IVA e imposte d’atto.
art. 3-quater, comma 1, d.l. 3 agosto 2004, n. 220
Interviene a sostituire la disciplina dell’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 351/2001 richiamata nella controversia.
art. 2697 c.c.
È richiamato come parametro del riparto dell’onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del regime fiscale agevolato.
art. 1, lett. j), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Definisce il fondo comune di investimento come patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di investitori, suddiviso in quote e gestito nell’interesse dei partecipanti.
art. 34 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
È richiamato per il requisito relativo al capitale sociale versato minimo stabilito in via generale dalla Banca d’Italia.
art. 2 del Regolamento del Fondo
Prevedeva un valore iniziale del fondo compreso tra un minimo di 25 milioni di euro e un massimo di 150 milioni di euro.
art. 2, terzo comma, lett. b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quadro della disciplina fiscale degli apporti ai fondi immobiliari chiusi, ai fini IVA.
art. 4, comma 1, lett. a), n. 3, tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per l’inquadramento delle imposte di registro dovute sugli apporti ai fondi immobiliari.
art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Richiamato nel sistema impositivo applicabile alle imposte ipotecaria e catastale.
art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Richiamato nel medesimo quadro normativo relativo alle imposte ipotecaria e catastale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per analogia quale norma sul contenuto della motivazione nel processo tributario.
art. 111, sesto comma, Cost.
È il parametro costituzionale che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o apodittiche senza confrontarsi con le specifiche censure delle parti e senza rendere percepibile il ragionamento decisorio.
- Nel processo tributario il vizio di motivazione denunciabile in cassazione riguarda l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Chi invoca un regime fiscale agevolativo deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma agevolativa, inclusi quelli relativi alla struttura del fondo e alla sua concreta operatività al momento dell’atto.
- Per l’applicazione del trattamento fiscale di favore agli apporti a fondi immobiliari chiusi è necessario verificare in concreto che l’apporto riguardi una pluralità di immobili prevalentemente locati e che il fondo presenti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore.
- La buona fede del contribuente, di per sé, non sostituisce la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma per ottenere un’agevolazione fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19814/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19818/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →