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Sentenza

Sentenza n. 3846/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensiva e emissione dei necessari provvedimenti di tutela cautelare: a) del provvedimento n. 13847-P, avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad -Pakistan, datato 27.11.2025 e notificato in data12.12.2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il Ministero e l'Ambasciata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile vizio, avvisando le parti ai sensi degli artt. 73 e 60 c.p.a. La procura, redatta in italiano e inglese, recava la sottoscrizione della ricorrente e un timbro con la dicitura "Notary Public", ma non indicava che il pubblico ufficiale avesse previamente accertato l'identità della sottoscrittrice né conteneva ulteriori elementi tipici dell'autenticazione. La questione riguardava quindi la validità della procura speciale e la conseguente sussistenza della sottoscrizione giuridica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha affermato che il processo amministrativo svolto in Italia è regolato dalla legge processuale italiana anche quando la procura sia stata rilasciata all'estero. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la procura deve essere conferita nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, e l'autenticazione deve rispettare i requisiti dell'art. 2703 c.c., tra cui l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Il solo timbro recante la dicitura "Notary Public", privo di ulteriori specificazioni, non era sufficiente. La procura invalida comportava la mancanza della sottoscrizione giuridicamente rilevante del ricorso e la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., perché tale disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del c.p.a. Neppure era possibile la rimessione in termini per errore scusabile: il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che aveva chiarito la necessità della preesistenza della procura rispetto alla redazione e notificazione del ricorso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della decisione dell'Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudice ha richiamato il principio per cui il processo svolto in Italia è regolato dalla legge processuale italiana, anche con riferimento a una procura rilasciata all'estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede sia l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; un timbro notarile generico non è sufficiente a dimostrare tali elementi.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    è nullo il ricorso privo di sottoscrizione

    La procura invalida determina, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso e la nullità dell'atto introduttivo.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Il difetto strutturale dell'atto introduttivo, impedendo di collegarlo giuridicamente al ricorrente, può essere rilevato d'ufficio e conduce a una pronuncia di rito.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione sulla sanatoria dei vizi della procura non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del c.p.a.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso del possibile rilievo d'ufficio dell'inammissibilità per nullità della procura prima della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025

    la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    Nel processo amministrativo la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso; la sua invalidità o inesistenza non può essere sanata tramite l'art. 182, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all'estero è soggetta, quanto ai requisiti processuali rilevanti per il giudizio, alla legge processuale italiana.
  • La procura speciale alle liti deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; l'autenticazione deve rendere desumibili l'identificazione preventiva del sottoscrittore e la sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale. Un timbro recante soltanto la qualifica di "Notary Public", senza ulteriori elementi, non dimostra tali requisiti.
  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso. La mancanza o invalidità della procura comporta la mancanza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico e determina la nullità dell'atto introduttivo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, anche per evitare l'elusione dei termini decadenziali propri del rito amministrativo.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, applicabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza giuridica o gravi impedimenti di fatto; dopo la pubblicazione di un precedente dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito il requisito della procura, tale errore non è normalmente configurabile per ricorsi successivi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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