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Ordinanza

Ordinanza n. 4426/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicato in data 20 aprile 2026, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, nonché contestuale revoca, nei confronti di -OMISSIS-; - del medesimo provvedimento, in particolare, nella parte in cui è stato trasmesso ad A.N.A.C. e ad altri soggetti pubblici senza contestuale precisazione, evidenziazione o accompagnamento informativo idoneo a rappresentare in modo completo, neutro e non fuorviante la revoca della sospensione, la contestuale revoca del provvedimento interdittivo e l'assenza di effetti attuali; - di ogni annotazione, iscrizione, comunicazione, segnalazione, classificazione o visibilità nel Casellario informatico dei contratti pubblici, nella BDNCP, nel FVOE e/o in altra banca dati pubblica, ove relativa al predetto provvedimento e comunque nella parte in cui non rappresenti chiaramente la mera valenza storica e temporalmente delimitata della vicenda; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a. all'esito dell'ostensione integrale del fascicolo istruttorio e delle annotazioni effettuate. E per ottenere - l’accertamento dell'assenza di effetti interdittivi attuali a carico di -OMISSIS-; - dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti di assicurare che ogni dato inserito, conservato, comunicato o reso visibile sia esatto, completo, aggiornato, proporzionato e non idoneo a generare l'apparenza di una interdizione tuttora efficace; - dell'obbligo di A.N.A.C. di cancellare, oscurare, rettificare o integrare l'annotazione eventualmente presente nel Casellario informatico e nelle banche dati collegate, secondo modalità tali da escludere ogni effetto pregiudizievole attuale non coerente con il contenuto reale del provvedimento ministeriale.

Giustizia amministrativa202607494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunicato il 20 aprile 2026 e adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008, con divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni e contestuale revoca; relative annotazioni e comunicazioni nelle banche dati pubbliche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento interdittivo ministeriale e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato anche la trasmissione del provvedimento ad ANAC e ad altri soggetti pubblici e l'eventuale annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, nella BDNCP, nel FVOE o in altre banche dati, nella parte in cui tali dati non rappresentassero in modo completo, neutro e aggiornato la revoca della sospensione, la contestuale revoca dell'interdizione e l'assenza di effetti interdittivi attuali. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'assenza di effetti interdittivi attuali, nonché l'ordine alle amministrazioni di rettificare, integrare, oscurare o cancellare le annotazioni eventualmente pregiudizievoli. A sostegno della domanda cautelare ha allegato il rischio di difficoltà nella partecipazione a gare e procedure di affidamento, richieste di chiarimenti o sospensioni istruttorie, esclusioni, pregiudizio reputazionale, compromissione di rapporti contrattuali, perdita di chance e danni non integralmente risarcibili per equivalente. Ha formulato riserva di motivi aggiunti dopo l'ostensione integrale del fascicolo istruttorio e delle annotazioni.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto generiche le allegazioni della ricorrente, poiché descrivevano in termini astratti le conseguenze normalmente connesse a un provvedimento interdittivo senza indicare situazioni concrete, attuali e circostanziate, quali contratti in essere potenzialmente travolti o gare in corso, dalle quali desumere la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha rilevato che il provvedimento interdittivo è strettamente vincolato e consegue automaticamente alla sospensione dell'attività per tutta la durata della sospensione. Il Collegio non ha definito il merito con sentenza breve, anche in ragione della riserva di motivi aggiunti e della necessità di acquisire la documentazione relativa alle annotazioni e comunicazioni effettuate. Ha quindi ordinato alle amministrazioni resistenti di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, copia integrale dell'annotazione riferita al decreto MIT n. 861 del 21 aprile 2026, con indicazione della collocazione, classificazione e durata della pubblicità, la schermata o il report visibile alle stazioni appaltanti nel Casellario, nonché le comunicazioni trasmesse ad ANAC, al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente e alla Prefettura di Napoli. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Il provvedimento interdittivo è stato qualificato dal TAR come strettamente vincolato e automaticamente conseguente alla sospensione dell'attività per tutta la durata della sospensione.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare incidentale, rigettata per difetto di concrete allegazioni quanto al periculum in mora.

  • art. 43 c.p.a.

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della riserva di proposizione di motivi aggiunti dopo l'ostensione del fascicolo istruttorio e delle annotazioni.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che la documentazione relativa all'annotazione avrebbe già dovuto essere depositata dalla parte resistente ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la mera descrizione delle conseguenze normalmente associate a un provvedimento interdittivo non dimostra il periculum in mora: il richiedente deve indicare situazioni concrete, attuali e circostanziate, come gare in corso o rapporti contrattuali specifici, idonee a evidenziare gravità e irreparabilità del pregiudizio.
  • Quando la legge collega automaticamente l'interdizione alla sospensione dell'attività per la durata di quest'ultima, il relativo provvedimento amministrativo ha natura strettamente vincolata; tale carattere incide sulla valutazione del fumus boni iuris nella fase cautelare.
  • La riserva di motivi aggiunti e la necessità di acquisire la documentazione sulle annotazioni e comunicazioni amministrative possono impedire la definizione del giudizio con sentenza breve nella fase cautelare e giustificare un ordine istruttorio.
  • In una controversia relativa a dati o annotazioni potenzialmente pregiudizievoli nelle banche dati pubbliche, l'amministrazione può essere ordinata a depositare l'annotazione integrale, la relativa classificazione e durata della pubblicità, nonché le rappresentazioni concretamente visibili agli operatori, al fine di consentire la verifica giudiziale degli effetti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaAnticorruzione e vigilanza ANACTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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