Cassazione Penale, Sentenza n. 41653/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza del Tribunale di Messina che aveva assolto l'imputato per il reato previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) per insussistenza del fatto. Il Procuratore Generale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe dato peso esclusivo all'inidoneità dell'analisi delle urine a dimostrare l'alterazione psicofisica attuale, senza valutare adeguatamente gli elementi sintomatici rilevati immediatamente dopo il fatto (agitazione, sudorazione intensa, pupille dilatate, occhi arrossati) e il rinvenimento, all'interno del veicolo, di sostanza stupefacente ("crack") nascosta sotto il sedile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la carenza e l'illogicità della motivazione del Tribunale per avere di fatto escluso gli elementi sintomatici e il rinvenimento dello stupefacente, attribuendo importanza decisiva all'inidoneità dell'esame delle urine. La Corte ha richiamato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui lo stato di alterazione per guida sotto stupefacenti può essere dimostrato valorizzando dati sintomatici rilevati al momento del fatto e che tali elementi possono corroborare l'esito degli esami biologici senza che sia necessaria l'analisi di più liquidi biologici. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina in diversa persona fisica, perché il giudice di merito proceda a una nuova valutazione dei dati probatori con adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, Codice della Strada
art. 187, comma 1, cod. strada
La norma incrimina la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dello stato di alterazione possa fondarsi anche su elementi sintomatici e circostanziali oltre che sugli esami biologici
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023)
Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De, Rv. 284099 - 01
Sottolinea che lo stato di alterazione per guida sotto stupefacenti può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente rilevati al momento del fatto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013)
Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402 -01
Afferma che non è sempre necessario eseguire analisi su campioni di diversi liquidi biologici per accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti quando vi siano altri elementi probatori significativi
Massime di principio
- In reati di guida sotto l'influenza di stupefacenti, il giudice deve valutare la totalità delle prove: esami biologici e dati sintomatici rilevati al momento del fatto (agitazione, sudorazione, pupille dilatate, occhi arrossati) vanno considerati congiuntamente
- L'inidoneità o il negativo esito parziale di un esame su un singolo liquido biologico non esclude automaticamente la prova dello stato di alterazione se sussistono sintomi e circostanze oggettive che indicano l'assunzione
- Il rinvenimento di sostanza stupefacente nel veicolo, e in particolare atti di occultamento della sostanza da parte dell'imputato, costituisce elemento probatorio rilevante da valutare nel complesso
- Una motivazione che attribuisce esclusivo rilievo a una carenza tecnica dell'esame senza considerare gli altri elementi sintomatici e circostanziali è vulnerabile in sede di impugnazione
- In presenza di valutazioni probatorie incomplete o illogiche la Corte può annullare e rinviare per nuovo giudizio, spesso disponendo la trattazione dinanzi a diverso giudice di merito
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