Sentenza del 29/03/2023 n. 8863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI relativo al 2017: la contribuente chiedeva l'applicazione delle riduzioni tecniche previste dalla L. n. 147/2013 (art. 1, commi 656 e 657) per il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti all'interno della zona dell'Interporto Campano. Il Comune riteneva il servizio svolto fino all'ingresso dell'Interporto sulla base del capitolato d'appalto e il giudice territoriale di merito aveva respinto l'istanza di riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice del gravame non avesse effettuato il necessario accertamento di fatto circa l'effettivo espletamento del servizio all'interno dell'area interportuale e circa la graduazione della riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese di giudizio; i residui motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
L. n. 147/2013, art. 1, commi 656 e 657
Le riduzioni tecniche della TARI previste da tali commi spettano ope legis quando il servizio di raccolta, pur istituito, non venga concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; la riduzione può arrivare fino al 40% (comma 657) e va graduata in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta. Le riduzioni sono automatiche nei presupposti e il contribuente ha l'onere di provarne i presupposti.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Norma processuale che autorizza i motivi di cassazione per violazione di legge e per erronea motivazione; la Corte l'ha ritenuta adeguata per esaminare la pretesa errata applicazione della disciplina sulle riduzioni TARI.
art. 112 c.p.c.
Rinvocato dalla parte in relazione al ruolo della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha osservato che la censura generica sul vizio di motivazione era inammissibile perché priva di un concreto riferimento al contenuto dell'avviso impugnato.
D.Lgs. n. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente come disciplina inapplicabile; la Corte ha ritenuto non decisiva l'obiezione e ha focalizzato l'esame sulle disposizioni della L. 147/2013 e sui principi di diritto consolidati in materia di TARI.
Massime di principio
- Le riduzioni tecniche della TARI previste dalla L. 147/2013 spettano automaticamente (ope legis) quando il servizio di raccolta, pur istituito, non venga concretamente svolto in una zona di significativa estensione; il contribuente deve però provare i presupposti fattuali.
- L'accertamento sull'effettivo svolgimento del servizio è prevalentemente di natura fattuale e va compiuto separatamente per ciascun periodo d'imposta: la situazione può variare nel tempo e richiede verifica specifica per l'anno contestato.
- La natura pubblica o privata dell'area non è in sé rilevante: ciò che conta è se nella zona si realizzi un omesso servizio tale da rendere necessarie misure sostitutive.
- La riduzione non costituisce risarcimento o sanzione per eventuali inadempimenti comunali, ma uno strumento di temperamento dell'imposizione, graduabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta e all'effettivo peso economico della carenza del servizio.
- In assenza di precise previsioni regolamentari sulla graduazione, sarà compito del giudice di merito determinare la misura della riduzione sulla base di elementi di fatto (ubicazione, estensione della zona, distanza dal punto di raccolta); in mancanza di prova specifica la riduzione opera nella misura massima prevista dalla norma applicabile.
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