Sentenza n. 64/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di ritiro cautelare dell’arma e contestuale ritiro dei titoli amministrativi utili all’acquisto di armi, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 16 febbraio 2026, notificato il giorno successivo, con cui la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige aveva disposto il ritiro cautelare dell’arma e dei titoli amministrativi connessi. La misura aveva determinato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, poiché l’attività di guardia giurata presupponeva il possesso dell’arma e dei relativi titoli. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge, difetto assoluto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere, assumendo che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare la presentazione di una querela senza svolgere un’autonoma valutazione dei fatti, della personalità della destinataria e della sua concreta capacità di abusare delle armi. La ricorrente ha evidenziato di essere incensurata e ha sostenuto che la mera pendenza di una denuncia penale non fosse sufficiente. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e contrasto con il principio di non colpevolezza, in ragione dell’incidenza della misura sull’attività lavorativa e dell’asserita inconsistenza degli elementi indiziari. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento e tempestività, lamentando che il Questore non avesse adottato il provvedimento definitivo sul divieto di detenzione e che la misura cautelare si fosse protratta sine die. L’amministrazione ha eccepito il difetto originario di interesse, poiché i titoli erano scaduti il 14 aprile 2026, prima della notificazione del ricorso, e ha sostenuto nel merito la legittimità della misura, fondata non solo sulla querela ma anche sul contesto familiare e relazionale della ricorrente e sulla frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ravvisando anzitutto il difetto originario di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.: al momento della notificazione del ricorso i titoli presupposti per il possesso dell’arma erano già scaduti e, pertanto, l’eventuale annullamento del ritiro cautelare non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato. Ha chiarito che l’art. 39 TULPS attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere preventivo di vietare la detenzione delle armi nei confronti di persone ritenute capaci di abusarne e, nei casi d’urgenza, agli ufficiali e agenti il potere di disporre l’immediato ritiro cautelare, con comunicazione all’autorità competente. In Provincia di Trento la competenza attribuita ordinariamente al Prefetto spetta al Questore in forza dell’art. 20 dello Statuto speciale. La valutazione amministrativa ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e si fonda su una prognosi probabilistica circa il rischio di abuso, senza necessità di una condanna penale, di un accertamento definitivo dei fatti o della prova di un abuso già consumato. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’errore manifesto, del travisamento dei fatti, del grave difetto di istruttoria e della manifesta irragionevolezza o sproporzione. Nel caso concreto il verbale richiamava per relationem i fatti descritti nella querela presentata dall’ex compagno della figlia della ricorrente, comprendenti una situazione conflittuale familiare e il coinvolgimento del convivente della ricorrente; tali circostanze non risultavano smentite dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla figlia. Il quadro era quindi ritenuto sufficiente a giustificare cautelarmente il ritiro, anche considerando la finalità di prevenire rischi per l’incolumità pubblica e privata, nonostante l’incidenza della misura sull’attività lavorativa. Il terzo motivo è stato respinto perché l’eventuale inerzia del Questore rispetto al distinto procedimento finalizzato al provvedimento definitivo avrebbe dovuto essere fatta valere mediante autonoma azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; inoltre, nel caso concreto, gli effetti del ritiro erano comunque cessati con la scadenza dei titoli. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne; nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare.
La norma fonda sia il potere preventivo e definitivo di vietare la detenzione delle armi sia il distinto potere cautelare degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di procedere immediatamente al ritiro in situazioni urgenti. La valutazione è prognostica e probabilistica e non richiede l’accertamento di un abuso già avvenuto o di una responsabilità penale.
art. 20 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Nella Provincia autonoma di Trento attribuisce al Questore la competenza in materia di pubblica sicurezza considerata, in altre Regioni, spettante al Prefetto.
art. 3 l. 241/1990
Consente la motivazione per relationem quando il provvedimento richiama fatti e atti conoscibili e sufficientemente circostanziati; nel caso concreto il rinvio al contenuto della querela è stato ritenuto idoneo a motivare il ritiro cautelare.
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine previsto; l’eventuale inerzia non determina l’illegittimità del distinto ritiro cautelare e deve essere contestata con l’azione avverso il silenzio.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse quando, prima della notificazione, siano scaduti i titoli sui quali incide l’atto impugnato e l’eventuale annullamento non possa procurare un’utilità concreta.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’inerzia dell’autorità competente nell’adozione del provvedimento finale deve essere fatta valere mediante autonoma azione avverso il silenzio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il ritiro cautelare delle armi previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS è una misura preventiva e anticipatoria, distinta dal divieto definitivo di detenzione e dalla revoca dei titoli, che può essere adottata immediatamente dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nei casi d’urgenza.
- La valutazione sull’affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi ha natura prognostica e probabilistica: non richiede una condanna penale, la certezza dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio o la prova di un abuso già consumato, ma un attendibile grado di verosimiglianza del rischio, anche sulla base di situazioni non penalmente rilevanti.
- Nel controllo giurisdizionale sul ritiro cautelare delle armi, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, ma deve verificare l’assenza di errore manifesto, travisamento dei fatti, grave difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- Una situazione familiare o relazionale caratterizzata da conflitti e tensioni, adeguatamente risultante dagli atti e non smentita dalle dichiarazioni degli interessati, può costituire elemento sufficiente a giustificare il ritiro cautelare dell’arma, anche senza l’accertamento di condotte minacciose realizzate mediante armi.
- L’inerzia dell’autorità competente nell’adozione del provvedimento definitivo sul divieto di detenzione delle armi costituisce questione distinta dal ritiro cautelare e deve essere contestata con l’autonoma azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Sussiste difetto originario di interesse a ricorrere quando, prima della notificazione del ricorso, siano scaduti i titoli amministrativi sui quali incide il provvedimento impugnato e l’eventuale annullamento non possa procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
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