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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la correzione dell’errore materiale della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, 1° aprile 2025, n. 242, resa tra le parti nell’appello in epigrafe.

Giustizia amministrativa202400623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del CGARS n. 242/2025, limitatamente all'individuazione della parte condannata alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di appello relativo a una procedura di affidamento identificata dal CIG 977990159D, la sentenza del 1° aprile 2025 aveva respinto l'appello principale, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale e condannato la parte resistente alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti resistenti. Le parti appellate hanno chiesto la correzione dell'errore materiale, evidenziando che, a fronte del rigetto dell'appello principale, la condanna alle spese avrebbe dovuto gravare sull'appellante e non sulla parte resistente. L'istanza è stata notificata alle altre parti, che non hanno opposto rilievi.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza di correzione nei limiti necessari a rettificare il dispositivo della sentenza n. 242/2025. Ha rilevato che l'indicazione della parte resistente quale soggetto condannato alle spese costituiva un mero errore materiale, incompatibile con il contenuto decisorio della pronuncia, che aveva respinto l'appello principale. Ha quindi disposto la sostituzione, dopo la parola «Condanna», delle parole «la parte resistente» con «la parte appellante», lasciando invariata la misura della condanna, pari a 5.000 euro per ciascuna parte resistente, oltre agli oneri di legge ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Consente la correzione dell'errore materiale contenuto nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stato utilizzato per rettificare l'individuazione del soggetto condannato alle spese nel dispositivo.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando l'inesattezza del dispositivo sia riconoscibile dalla lettura complessiva della pronuncia e non richieda una nuova valutazione del merito della controversia.
  • Quando una sentenza respinge l'appello principale, l'indicazione dell'appellante quale parte condannata alle spese può essere rettificata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale se il dispositivo ha erroneamente indicato la parte resistente.
  • La correzione dell'errore materiale deve limitarsi a quanto effettivamente necessario per rendere il dispositivo coerente con la decisione assunta, senza modificarne il contenuto sostanziale ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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