Sentenza del 12/01/2017 n. 573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, contestando l'accertamento relativo all'anno d'imposta 1997 per l'omesso versamento delle ritenute IRPEF sui compensi corrisposti in nero a lavoratori, per complessive Lire 94.465.580, oltre alle sanzioni. Ha sostenuto che i lavoratori presenti nel laboratorio non fossero suoi dipendenti, ma operassero per la ditta Calonzi nell'ambito di un contratto di appalto, e ha contestato il valore probatorio del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Ha inoltre invocato gli elementi emersi nel procedimento penale, l'efficacia del giudicato penale e l'incidenza della prescrizione del reato sulla riscossione e sulle sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo del processo verbale di constatazione, attribuendo valore di prova privilegiata ai fatti direttamente constatati dai verbalizzanti, fino a querela di falso. Il richiamo al contratto di appalto con la ditta Calonzi è stato considerato non incompatibile con la diversa realtà accertata, ossia l'impiego di lavoratori formalmente riferiti a un'altra impresa per occultare rapporti di lavoro e omettere le ritenute. La sentenza penale non produce automaticamente un giudicato vincolante nel processo tributario, ma può essere valutata soltanto come elemento probatorio insieme alle altre risultanze. È stata inoltre esclusa l'incidenza della prescrizione penale sull'irrogazione delle sanzioni amministrative, che l'ufficio può comunque irrogare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2700 codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il processo verbale di constatazione ha valore probatorio privilegiato limitatamente ai fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; la contestazione richiede la querela di falso. La valutazione delle dichiarazioni riportate nel verbale può invece richiedere un apprezzamento probatorio ulteriore.
Art. 654 codice di procedura penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione [...] ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo [...] nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile.
Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, anche di assoluzione, non opera automaticamente come giudicato vincolante; deve essere valutata dal giudice tributario insieme agli altri elementi di prova e secondo le regole proprie del giudizio tributario.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Il processo tributario presenta limiti probatori propri, ma consente la valorizzazione di elementi presuntivi, anche quando questi non sarebbero sufficienti, da soli, per una condanna penale.
Artt. 20 e 21 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'ufficio competente [...] irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto della notizia di reato.
L'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie resta possibile anche quando il procedimento penale si estingue per prescrizione. L'eventuale rilievo della sentenza penale riguarda principalmente l'esecuzione delle sanzioni, non la loro irrogazione.
Art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Quando ricorre una causa di estinzione del reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [...] se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di prescrizione soltanto quando l'inesistenza del fatto, la mancata commissione o l'irrilevanza penale risultino evidenti.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, i fatti direttamente constatati dalla Guardia di finanza e riportati nel processo verbale possono avere un'elevata forza probatoria; una semplice ricostruzione alternativa dei fatti o il richiamo a un contratto commerciale non sono sufficienti a superarla.
- L'esistenza formale di un contratto di appalto o di fatture tra imprese non esclude automaticamente che, in concreto, i lavoratori siano stati utilizzati da un soggetto diverso o che il rapporto effettivo fosse occultato.
- La sentenza penale, anche irrevocabile e favorevole al contribuente, non vincola automaticamente il giudice tributario: costituisce un elemento da valutare insieme al verbale di constatazione e agli altri dati acquisiti.
- Nel giudizio tributario possono assumere rilievo presunzioni ed elementi indiziari che, per i diversi standard probatori, non sarebbero necessariamente sufficienti per una condanna penale.
- La prescrizione del reato non equivale a un accertamento dell'inesistenza del fatto e, di regola, non impedisce all'amministrazione di irrogare le sanzioni amministrative tributarie.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su lavoratori irregolari occorre fornire elementi documentali e fattuali concreti sulla reale organizzazione del lavoro, sull'autonomia dell'appaltatore e sull'assenza di un rapporto diretto con i lavoratori.
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