Cassazione Penale, Sentenza n. 909/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione deducendo: violazione del principio "ne bis in idem" per la precedente sanzione disciplinare irrogata (richiamando art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali UE e art.4 Prot. n.7 CEDU, nonché art.649 c.p.p.); carenza di motivazione e violazione del canone probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art.192 c.p.p.) relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; insufficienza della prova della minaccia implicita; erronea esclusione dell'attenuante della esiguità del danno ex art.62 n.4 c.p.; e rilievo di orientamenti costituzionali e di dottrina (sent. Corte Cost., n.120/2023) per contestare la qualificazione del fatto come non lieve.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: non sussiste violazione del ne bis in idem poiché la sanzione disciplinare non è stata adeguatamente specificata e, comunque, la sua natura e gravità non risultano sovrapponibili a quella penale secondo l'orientamento della Corte EDU (Grande Stevens/Italia) e la giurisprudenza interna; la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito e la Corte d'appello ha fornito congrua motivazione, avendo riscontrato il racconto con lettere e dichiarazioni di altri detenuti e con l'ammissione del ricorrente di aver ricevuto la somma; la minaccia implicita è sufficiente in combinazione con l'uso intimidatorio di lamette e con le condizioni ambientali carcerarie; la somma (circa 150-200 euro) non è insignificante nel contesto carcerario e pertanto l'attenuante di esiguità è stata legittimamente esclusa; il fatto non è di lieve entità per la gravità complessiva della condotta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 50
Invocata dal ricorrente in riferimento al principio "ne bis in idem"; la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare non fosse stata adeguatamente qualificata e, comunque, non comparabile con la sanzione penale nel caso concreto
Protocollo n.7 alla Convenzione EDU, art.4
Richiamato in tema di divieto di doppia punizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU (Grande Stevens) per affermare che solo sanzioni comparabili possono integrare il divieto, e nel caso non è dimostrata tale comparabilità
art. 649 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di essere processato/dunque punito due volte per lo stesso fatto; la Corte ha escluso la violazione in base alla mancanza di sovrapponibilità e alla genericità della deduzione
art. 192 c.p.p., comma 1 (e comma 3)
Il ricorrente contestava il criterio di prova; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole del comma 3 come testimonianze ordinarie e possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate e credute
art. 62 n.4 c.p.
Riferita all'attenuante per la esiguità del danno: la Corte d'appello ha escluso l'attenuante ritenendo che, nel contesto carcerario, la somma era apprezzabile per la vittima
art. 77 D.P.R. 230/2000
Richiamato in relazione alla natura della sanzione amministrativa/disciplina carceraria e alla possibilità di ricondurla nell'ambito penale; la Corte ha rilevato che non è stato specificato quale sanzione disciplinare fosse stata inflitta
art. 54 legge 26 luglio 1975 n.354
Men tionato dal difensore in relazione alla possibile perdita di benefici (detrazione) a seguito della sanzione disciplinare; la Corte non ha ritenuto provata la necessità di compensazioni e detrazioni in sede di merito
art. 616 c.p.p.
Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Corte EDU, Grande Stevens contro Italia (4/3/2014)
Causa citata come parametro per valutare la comparabilità fra sanzioni disciplinari e penali: la Corte di Cassazione la richiama per stabilire il principio che la doppia sanzione è vietata solo se le misure sono comparabili per natura e gravità
Sentenza Corte Costituzionale n.120/2023
Richiamata dal ricorrente per sottolineare che reati come l'estorsione possono manifestare ampia variabilità criminologica e, a supporto, la difesa ne chiedeva la valutazione; tuttavia la Corte di Cassazione non ha ritenuto il richiamo decisivo per mutare l'esito
Massime di principio
- Il principio "ne bis in idem" esclude la doppia punizione solo quando le sanzioni sono effettivamente comparabili per qualificazione giuridica, natura e grado di severità: chi contesta una violazione deve indicare con precisione quale sanzione disciplinare è stata inflitta e dimostrare la sovrapponibilità con la sanzione penale
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice di merito ne motiva adeguatamente la credibilità e riscontra l'attendibilità con elementi concreti; in Cassazione la valutazione dell'attendibilità è riservata al merito salvo palesi contraddizioni
- In contesti particolari (es. carcere) elementi di intimidazione implicita e fatti ambientali possono integrare la minaccia e la coazione: non è necessario che la minaccia sia espressa in termini espliciti se le circostanze dimostrano timore e coercizione
- La valutazione dell'esiguità del danno tiene conto del contesto: somme modeste all'esterno possono avere rilevanza economica significativa per persone ristrette; pertanto l'attenuante di cui all'art.62 n.4 va valutata sul piano concreto
- La Cassazione non rivede facilmente le valutazioni probatorie di merito; i ricorsi che si limitano a rimproverare la valutazione delle prove senza indicare specifiche contraddizioni o vizi formali sono spesso dichiarati inammissibili
- Chi propone ricorso in cassazione rischia l'imposizione delle spese e, se il ricorso è infondato o mal determinato, anche sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.); è pertanto necessario un esame preliminare stringente dei motivi e della loro fondatezza probabile
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