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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 909/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione deducendo: violazione del principio "ne bis in idem" per la precedente sanzione disciplinare irrogata (richiamando art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali UE e art.4 Prot. n.7 CEDU, nonché art.649 c.p.p.); carenza di motivazione e violazione del canone probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art.192 c.p.p.) relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; insufficienza della prova della minaccia implicita; erronea esclusione dell'attenuante della esiguità del danno ex art.62 n.4 c.p.; e rilievo di orientamenti costituzionali e di dottrina (sent. Corte Cost., n.120/2023) per contestare la qualificazione del fatto come non lieve.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: non sussiste violazione del ne bis in idem poiché la sanzione disciplinare non è stata adeguatamente specificata e, comunque, la sua natura e gravità non risultano sovrapponibili a quella penale secondo l'orientamento della Corte EDU (Grande Stevens/Italia) e la giurisprudenza interna; la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito e la Corte d'appello ha fornito congrua motivazione, avendo riscontrato il racconto con lettere e dichiarazioni di altri detenuti e con l'ammissione del ricorrente di aver ricevuto la somma; la minaccia implicita è sufficiente in combinazione con l'uso intimidatorio di lamette e con le condizioni ambientali carcerarie; la somma (circa 150-200 euro) non è insignificante nel contesto carcerario e pertanto l'attenuante di esiguità è stata legittimamente esclusa; il fatto non è di lieve entità per la gravità complessiva della condotta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 50

    Invocata dal ricorrente in riferimento al principio "ne bis in idem"; la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare non fosse stata adeguatamente qualificata e, comunque, non comparabile con la sanzione penale nel caso concreto

  • Protocollo n.7 alla Convenzione EDU, art.4

    Richiamato in tema di divieto di doppia punizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU (Grande Stevens) per affermare che solo sanzioni comparabili possono integrare il divieto, e nel caso non è dimostrata tale comparabilità

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di essere processato/dunque punito due volte per lo stesso fatto; la Corte ha escluso la violazione in base alla mancanza di sovrapponibilità e alla genericità della deduzione

  • art. 192 c.p.p., comma 1 (e comma 3)

    Il ricorrente contestava il criterio di prova; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole del comma 3 come testimonianze ordinarie e possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate e credute

  • art. 62 n.4 c.p.

    Riferita all'attenuante per la esiguità del danno: la Corte d'appello ha escluso l'attenuante ritenendo che, nel contesto carcerario, la somma era apprezzabile per la vittima

  • art. 77 D.P.R. 230/2000

    Richiamato in relazione alla natura della sanzione amministrativa/disciplina carceraria e alla possibilità di ricondurla nell'ambito penale; la Corte ha rilevato che non è stato specificato quale sanzione disciplinare fosse stata inflitta

  • art. 54 legge 26 luglio 1975 n.354

    Men tionato dal difensore in relazione alla possibile perdita di benefici (detrazione) a seguito della sanzione disciplinare; la Corte non ha ritenuto provata la necessità di compensazioni e detrazioni in sede di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Corte EDU, Grande Stevens contro Italia (4/3/2014)

    Causa citata come parametro per valutare la comparabilità fra sanzioni disciplinari e penali: la Corte di Cassazione la richiama per stabilire il principio che la doppia sanzione è vietata solo se le misure sono comparabili per natura e gravità

  • Sentenza Corte Costituzionale n.120/2023

    Richiamata dal ricorrente per sottolineare che reati come l'estorsione possono manifestare ampia variabilità criminologica e, a supporto, la difesa ne chiedeva la valutazione; tuttavia la Corte di Cassazione non ha ritenuto il richiamo decisivo per mutare l'esito

Massime di principio

  • Il principio "ne bis in idem" esclude la doppia punizione solo quando le sanzioni sono effettivamente comparabili per qualificazione giuridica, natura e grado di severità: chi contesta una violazione deve indicare con precisione quale sanzione disciplinare è stata inflitta e dimostrare la sovrapponibilità con la sanzione penale
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice di merito ne motiva adeguatamente la credibilità e riscontra l'attendibilità con elementi concreti; in Cassazione la valutazione dell'attendibilità è riservata al merito salvo palesi contraddizioni
  • In contesti particolari (es. carcere) elementi di intimidazione implicita e fatti ambientali possono integrare la minaccia e la coazione: non è necessario che la minaccia sia espressa in termini espliciti se le circostanze dimostrano timore e coercizione
  • La valutazione dell'esiguità del danno tiene conto del contesto: somme modeste all'esterno possono avere rilevanza economica significativa per persone ristrette; pertanto l'attenuante di cui all'art.62 n.4 va valutata sul piano concreto
  • La Cassazione non rivede facilmente le valutazioni probatorie di merito; i ricorsi che si limitano a rimproverare la valutazione delle prove senza indicare specifiche contraddizioni o vizi formali sono spesso dichiarati inammissibili
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia l'imposizione delle spese e, se il ricorso è infondato o mal determinato, anche sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.); è pertanto necessario un esame preliminare stringente dei motivi e della loro fondatezza probabile

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