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Sentenza

Sentenza n. 6654/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro n. 770/2023 causa n. 858/2023 RG;

Giustizia amministrativa202510552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero alla relativa attivazione, oltre alle spese del giudizio ordinario. Il ricorso concerneva esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. Il TAR ha verificato la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. Non essendo controversa l'inesecuzione della sentenza, la domanda è stata ritenuta fondata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il Collegio ha escluso la fissazione di una penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dallo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche in relazione alla sentenza del giudice ordinario indicata nel provvedimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quando il titolo abbia accertato un obbligo a carico di una pubblica amministrazione e tale obbligo non sia stato adempiuto.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della notificazione del ricorso introduttivo.
  • Quando l'inottemperanza al giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un termine perentorio e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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