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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, comunque denominato, ADM DGUD0047 Registro Ufficiale 0043770. 31-10-25 trasmesso a mezzo pec in data 31/10/25, con cui Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Territoriale Toscana e Umbria, Ufficio delle Dogane di Livorno ha disposto la cancellazione del Codice accise GRE00807H come soggetto obbligato per la vendita di energia elettrica in AIDA; - della “Comunicazione di diffida all’attività di vendita di energia elettrica esercitata senza titolo autorizzativo - codice identificativo IT00GRE00807H,” del 21/10/25 n. prot. 42089RU; - nonché di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito al ricorrente.

Giustizia amministrativa202503503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: cancellazione del codice accise come soggetto obbligato per la vendita di energia elettrica e diffida allo svolgimento dell'attività di vendita senza titolo autorizzativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cancellazione del proprio codice accise quale soggetto obbligato per la vendita di energia elettrica, nonché la precedente diffida con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le aveva contestato l'esercizio dell'attività di vendita senza titolo autorizzativo. Sono stati dedotti motivi di illegittimità non specificati nel testo dell'ordinanza. Il TAR ha ritenuto che le censure necessitino di approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare, la società ha rappresentato il rischio di dover interrompere l'attività imprenditoriale, con conseguente possibile fallimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'esecuzione della diffida avrebbe potuto imporre l'interruzione dell'attività imprenditoriale della società, con rischio di fallimento. Ha inoltre effettuato un bilanciamento degli interessi, osservando che il fallimento avrebbe potuto pregiudicare anche l'Amministrazione, rendendo più difficile il recupero delle imposte dovute. Ritenendo necessario approfondire le censure in sede di merito, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata al 5 marzo 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto necessaria una valutazione più approfondita delle censure nel merito e ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure appaiono meritevoli di approfondimento nella fase di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare sulla base della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, senza definire anticipatamente la fondatezza della controversia.
  • Il rischio concreto di interruzione dell'attività imprenditoriale e di conseguente dissesto o fallimento può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati anche gli effetti dell'eventuale crisi o fallimento dell'operatore economico sull'interesse pubblico, compreso il rischio per l'Amministrazione di non riuscire a recuperare le imposte dovute.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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