Sentenza n. 175/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato relativo alla sentenza n. 152/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti e dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 30 maggio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in motivazione e condannato il Ministero al pagamento di € 1.223,53, oltre agli accessori previsti dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la sorte capitale, ma non gli interessi e gli altri accessori dovuti. La ricorrente ha quindi insistito per l'esecuzione della parte residua. Il TAR ha rilevato la ritualità del ricorso, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha inoltre applicato l'art. 2697 c.c., ritenendo provato dalla ricorrente il fatto costitutivo dell'obbligo e non assolto dall'Amministrazione l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla sorte capitale, già pagata dall'Amministrazione. Per la parte residua ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le somme già versate, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo di esecuzione comprende gli accessori ancora dovuti e le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza. Sono state escluse le eventuali spese di precetto, ritenute conseguenza della libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza. Il TAR ha nominato fin d'ora commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Direzione, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero per provvedere, su istanza della parte interessata. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 550,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, come quella posta a fondamento della domanda.
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorso per l'esecuzione della condanna pecuniaria è stato ritenuto rituale poiché era decorso il termine previsto dalla disposizione.
art. 2697 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. La ricorrente ha provato il giudicato e l'Amministrazione non ha dimostrato l'integrale adempimento o altre cause impeditive.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la fonte del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina gli accessori dovuti sulla somma capitale oggetto della condanna, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994.
art. 22 l. n. 724/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 per gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
È stato applicato analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta quando quest'ultimo è un dirigente dell'Amministrazione resistente, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal Collegio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato; spetta invece all'Amministrazione che invochi l'estinzione, modificazione o impedimento dell'obbligo provare i relativi fatti ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione paga la sorte capitale ma non gli accessori dovuti in forza del giudicato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte capitale e deve essere accolto per la residua obbligazione.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere, oltre alla somma principale, gli accessori e le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, purché riguardino le attività necessarie per il passaggio in giudicato e la registrazione della sentenza; non comprendono invece le spese di precetto derivanti dalla scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'Amministrazione debitrice.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo qualora rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
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