Sentenza n. 15815/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250030390 del 03.12.2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, finalizzato alla frequenza nell’anno accademico 2025/2026 del corso di laurea magistrale in Global Law presso l’Università di Milano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego consolare del 3 dicembre 2025 del visto per studio, richiesto per frequentare il corso di laurea magistrale in Global Law presso l’Università di Milano nell’anno accademico 2025/2026, per il quale era stata ammessa e preiscritta. Il testo non descrive specifiche censure di legittimità formulate nel ricorso. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per mancata legalizzazione della procura alle liti e si sono opposte nel merito. La domanda cautelare era stata respinta. All’udienza pubblica il TAR ha prospettato d’ufficio l’improcedibilità, poiché l’anno accademico era terminato e la ricorrente non aveva allegato né un interesse attuale diverso né un interesse risarcitorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego e senza decidere l’eccezione di inammissibilità relativa alla procura. Il termine del 30 giugno previsto per mantenere l’immatricolazione con riserva era trascorso e l’anno accademico 2025/2026 si era concluso: l’annullamento non avrebbe quindi procurato un’utilità concreta. Non essendo stata manifestata una finalità risarcitoria, non ricorrevano i presupposti per accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l’annullamento non è più utile nel corso del giudizio, l’accertamento dell’illegittimità può essere pronunciato solo se il ricorrente manifesta un interesse ai fini risarcitori.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c), c.p.a.;
Il ricorso è improcedibile quando, per il venir meno sopravvenuto dell’interesse, la decisione non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Sicchè alla ridetta udienza, dato avviso alle parti di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso ex art 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
La questione di improcedibilità rilevata d’ufficio è stata sottoposta alle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il sopravvenuto venir meno dell’utilità concreta dell’annullamento rende improcedibile il ricorso, il giudice può comunque accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se sussiste un interesse del ricorrente ai fini risarcitori.
- Il diniego di un visto per studio non può essere utilmente annullato, ai fini dell’immatricolazione a uno specifico anno accademico, una volta trascorsi sia il termine previsto per conservare l’immatricolazione con riserva sia l’anno accademico, se il ricorrente non allega un diverso interesse concreto o un interesse risarcitorio.
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