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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25507 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Istituto religioso ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2007 e 2008, deducendo sia la carenza di motivazione dell'atto sia il diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per immobili destinati a scuola materna paritaria, casa di accoglienza giovani e casa per ferie o casa religiosa di ospitalità. Il Comune contestava esclusivamente il requisito oggettivo, sostenendo che le attività ricettive fossero svolte con modalità commerciali. In Cassazione l'Istituto ha inoltre chiesto la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione ICI richiede sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il requisito oggettivo dello svolgimento, nell'immobile, di attività esercitate concretamente con modalità non commerciali. Nel caso concreto, le attività svolte nella casa di accoglienza giovani e nella casa per ferie o casa religiosa di ospitalità sono state ritenute sostanzialmente assimilabili a un'attività alberghiera e quindi commerciali, con conseguente esclusione dall'esenzione. È rimasta ferma l'esenzione per la scuola paritaria, ormai coperta da giudicato. È stata negata anche la disapplicazione delle sanzioni, non essendo ravvisabile una normativa obiettivamente incerta. Le spese sono state compensate, ma il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di determinate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e altre attività equiparate.

    L'esenzione non opera automaticamente in base alla natura dell'ente o alla destinazione astratta dell'immobile. Sono necessari sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il requisito oggettivo dello svolgimento concreto dell'attività con modalità non commerciali.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)

    La norma è richiamata per individuare il requisito soggettivo dell'ente che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    È richiamato nel quadro normativo dell'esenzione ICI, ma la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento concreto delle modalità commerciali o non commerciali dell'attività svolta negli immobili.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Consente la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. La Corte ha escluso tale situazione quando non vi siano prescrizioni difficilmente coordinabili o significative divergenze interpretative.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale riservata agli enti non commerciali non è sufficiente dimostrare la natura religiosa o non commerciale dell'ente: occorre provare anche che l'attività svolta nello specifico immobile sia concretamente non commerciale.
  • La qualificazione formale dell'attività o la sua riconducibilità astratta a una categoria agevolata non è decisiva. Il giudice deve valutare modalità operative, corrispettivi, organizzazione, rapporto con il mercato e caratteristiche dell'utenza.
  • Un'attività ricettiva rivolta a una categoria particolare di persone può comunque essere commerciale se, per struttura e funzionamento, è sostanzialmente assimilabile a un albergo o a una normale attività di ospitalità.
  • L'onere di dimostrare il requisito oggettivo dell'esenzione grava sul contribuente; documenti o autorizzazioni che attestino soltanto la destinazione dell'immobile non sono necessariamente sufficienti.
  • Quando la sentenza di merito fonda il diniego dell'esenzione su un accertamento concreto delle modalità commerciali dell'attività, la censura in Cassazione deve riguardare adeguatamente la motivazione o l'accertamento di fatto, non limitarsi a sostenere che l'esenzione spetti in astratto.
  • La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa richiede una reale e obiettiva difficoltà interpretativa, derivante da norme contraddittorie, equivoche o da orientamenti giurisprudenziali significativamente divergenti; la mera complessità della controversia non è sufficiente.

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