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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 670/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello in sede di rinvio, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio una precedente ordinanza del medesimo Tribunale. Oggetto della controversia era la restituzione di somme sequestrate preventivamente ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000; Vinci chiedeva la restituzione di importi accreditati sul suo conto (pensioni, TFR, emolumenti) sostenendo che ai sensi dell'art. 545 c.p.c. i limiti di pignorabilità si applicano anche alle somme accreditate contestualmente o successivamente al decreto di sequestro e che il Tribunale aveva errato nel considerare come parametro il momento di esecuzione del sequestro (29/11/2016) anziché la data del decreto (14/10/2016), nonché nel non tener conto della modifica normativa intervenuta con D.L. 115/2022 (conv. L. 142/2022) che ha modificato il comma 7 dell'art. 545.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione del Tribunale del Riesame secondo cui, ai fini dell'applicazione dei limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. trasposti in ambito penale, rileva la data di effettiva esecuzione del sequestro (momento in cui viene apposto il vincolo), e non la sola data di emissione del provvedimento. Nel caso concreto la somma contestata era stata accreditata anteriormente alla data di esecuzione del sequestro e pertanto i limiti applicabili (triplo dell'assegno sociale) erano già stati valutati con la precedente restituzione di euro 1.402,95. Quanto alla modifica normativa (D.L. 115/2022 conv. L. 142/2022), il Tribunale ha correttamente ritenuto che essa riguarda il comma 7 e una soglia minima di impignorabilità non rilevante rispetto alla somma in contestazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12‑bis, d.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina il sequestro preventivo per equivalente; applicata come fondamento della misura cautelare oggetto della restituzione richiesta.

  • art. 545 c.p.c.

    Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

    La Corte ha ritenuto che tale disciplina, applicabile anche al sequestro per equivalente, opera differentemente a seconda che l'accredito sia anteriore oppure concomitante/successivo al momento in cui il vincolo viene effettivamente apposto; il 'momento del pignoramento' trasposto in ambito penale coincide con l'esecuzione del sequestro.

  • D.L. 115/2022 (conv. L. 142/2022), art. 21‑bis

    Ha modificato il comma 7 dell'art. 545 introducendo un innalzamento delle soglie e una soglia minima di impignorabilità; la Corte ha osservato che detta modifica non incideva sul caso in esame, relativo a somme accreditate anteriormente all'esecuzione del sequestro e disciplinate dal comma 8.

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce i ristretti limiti per il ricorso in cassazione avverso ordinanze cautelari (violazione di legge); la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione in questo ambito può riguardare solo l'inosservanza o erronea applicazione di legge, non l'illogicità manifesta della motivazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 26252/2022 e altre)

    La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente/sequestro finalizzato, purché sia accertata la causale dei versamenti; nel caso concreto il requisito dell'allegazione e della documentazione era stato ritenuto adempiuto nelle precedenti valutazioni del Tribunale.

Massime di principio

  • Per valutare l'impignorabilità di somme accreditate su conto sottoposto a sequestro, conta la data di effettiva esecuzione del sequestro (momento in cui il vincolo viene apposto), non soltanto la data di emissione del provvedimento.
  • I limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si possono applicare anche in ambito penale (sequestro/confisca per equivalente), ma solo se è documentalmente dimostrata la causale dei versamenti (es. pensione, TFR, stipendi).
  • Va sempre provata la natura 'non pignorabile' degli accrediti mediante documentazione contabile idonea; l'onere di allegazione spetta al soggetto che chiede la restituzione.
  • Le modifiche legislative intervenute durante il processo (es. D.L. 115/2022 conv. L. 142/2022) devono essere valutate rispetto al comma dell'art. 545 rilevante per il caso concreto: non tutte le modifiche si applicano automaticamente a tutti i casi.
  • In sede di cassazione avverso ordinanze cautelari la materia è soggetta ai limiti dell'art. 325 c.p.p.: il rimedio è consentito per violazione di legge, non per mere critiche della motivazione o della valutazione di fatto.

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