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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36273/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento emesso per l’anno 2014 a titolo di contributo di miglioramento fondiario relativo a un terreno di sua proprietà. In primo e secondo grado aveva dedotto, in sintesi, che il piano generale di bonifica non era stato previamente adottato, che il piano di classifica era quindi viziato, che non era stato dimostrato alcun beneficio diretto e specifico in favore del suo fondo e che, pertanto, la pretesa contributiva era illegittima. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo sufficiente, ai fini della debenza del contributo, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l’approvazione del piano di classifica, facendo gravare sul contribuente l’onere di provare l’assenza di beneficio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e violazione delle norme sulla bonifica e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata previa predisposizione del piano generale di bonifica rendeva illegittimo il piano di classifica e imponeva al consorzio di dimostrare il beneficio diretto e specifico, prova non offerta anche perché il consorzio era rimasto contumace. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 11 del R.D. n. 215/1933 e la falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, assumendo che in assenza di opere concrete e dirette a vantaggio del fondo non poteva pretendersi alcun contributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha affermato che, in materia di contributi consortili, la presunzione di debenza connessa all’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e all’approvazione del piano di classifica opera solo se non vi sia una specifica contestazione della legittimità del piano stesso; nel caso concreto, la doglianza sulla mancata adozione del piano generale di bonifica valeva come contestazione specifica del piano di classifica. Inoltre, ha ribadito che l’obbligo contributivo presuppone un vantaggio diretto e specifico per il singolo fondo, non essendo sufficiente un beneficio generico per l’intero comprensorio o la mera appartenenza al consorzio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova; nel caso di contestazione specifica della legittimità del piano di classifica e/o dell’assenza di beneficio, l’onere probatorio non può essere invertito in danno del contribuente sulla sola base dell’inclusione nel perimetro di contribuenza.

  • art. 860 c.c.

    il contributo consortile presuppone il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    l’assoggettamento al contributo di bonifica richiede che l’immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere eseguite dal consorzio.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11

    anche per i contributi connessi al funzionamento dell’ente consortile permane il requisito del concreto beneficio per gli immobili consorziati.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59

    le spese di funzionamento dell’ente possono essere poste a carico dei consorziati, ma senza derogare ai principi sul necessario vantaggio diretto e specifico del fondo.

  • L.R. Puglia n. 38 del 2012, art. 3

    prevede la predisposizione del piano generale di bonifica; la sua mancanza può incidere sulla legittimità del piano di classifica e sulla presunzione di beneficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • Corte cost. n. 188/2018

    richiamata dal ricorrente e ritenuta non correttamente applicata dalla CTR; la Corte di cassazione ribadisce comunque che senza opere dirette e concrete a vantaggio del fondo la pretesa contributiva non è fondata.

Massime di principio

  • In tema di contributi di bonifica, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l’approvazione del piano di classifica fondano una presunzione di beneficio diretto e specifico, ma solo se il contribuente non sollevi una contestazione specifica sulla legittimità del piano o sul relativo contenuto.
  • La contestazione della mancata predisposizione del piano generale di bonifica può integrare una specifica critica al piano di classifica e impedire che la controversia venga definita sulla sola base della presunzione di vantaggio.
  • Quando il contribuente contesta specificamente il presupposto impositivo, torna applicabile la regola generale dell’art. 2697 c.c. e il consorzio deve provare i presupposti concreti della pretesa, compreso lo specifico beneficio arrecato al singolo fondo.
  • Il contributo consortile non può essere giustificato da un beneficio generico riferito all’intero comprensorio: è necessario un vantaggio diretto, immediato e specifico, idoneo a incidere sul singolo immobile.
  • Anche per le spese di funzionamento e manutenzione dell’ente consortile, l’imposizione resta subordinata al concreto beneficio derivante alle proprietà ricomprese nel comprensorio; la mera appartenenza al consorzio non basta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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