Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancata e insufficiente motivazione circa l'inadeguatezza delle misure cautelari alternative alla detenzione. Il ricorrente ha dedotto che i fatti risalgono al 2019, che il coerede/socio Castelli Mario è deceduto nel 2022, che la società Futura è inattiva dal settembre 2023 e che il conto corrente è stato chiuso; ha sostenuto che Granata aveva un ruolo secondario e privato di autonomia operativa rispetto a Castelli e perciò le misure meno afflittive sarebbero adeguate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto il motivo infondato e ha confermato che il Tribunale del riesame non si è ancorato a presunzioni assolute, ma ha invece motivato la scelta di ritenere inadeguate altre misure richiamando la continuità e la rilevanza dei rapporti dell'indagato con esponenti apicali dei clan Di Lauro e Vinella Grassi, la fiducia dimostrata nei confronti dell'indagato (partecipazione ad incontri riservati) e la gestione dei conti correnti della consorteria. La corte ha ritenuto irrilevanti ai fini della valutazione le chiusure formali (società inattiva, conto chiuso) e la morte del socio, non avendo tali elementi disconosciuto l'apporto di supporto finanziario in precedenza prestato. La memoria difensiva non ha introdotto elementi nuovi e quindi il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'adozione dei provvedimenti dal Tribunale in materia cautelare; qui indicata come norma di rito per l'adito al riesame

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa, riferimento sostanziale per la valutazione della pericolosità sociale e del contributo al clan; il concorso esterno viene valutato in relazione a questa fattispecie

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo alle presunzioni sulla pericolosità e sull'adeguatezza della custodia in carcere. La sentenza chiarisce che, per il concorso esterno, non opera una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, ma la valutazione resta ancorata agli elementi concreti del caso; tuttavia la presenza di elementi probatori idonei può determinare il superamento della presunzione semplice di non pericolosità

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (art. 4, comma 1)

    Modifica del testo dell'art. 275 c.p.p.; richiamata per il contesto normativo e per la necessità di interpretare la disposizione anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 2015

    Richiamata come principio secondo cui l'equiparazione tra concorso esterno e partecipazione associativa non è automatica: l'interpretazione della norma procedurale deve tenere conto di tale pronuncia

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020 Ruggirello; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020 Fiore)

    Orientamenti che escludono l'assimilazione automatica fra concorso esterno e partecipazione associativa ai fini della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma che consentono alla valutazione giudiziale di fondarsi su elementi concreti che dimostrino la pericolosità

Massime di principio

  • La qualificazione di 'concorso esterno in associazione mafiosa' non determina automaticamente una presunzione assoluta che giustifichi sempre la custodia in carcere: è necessaria una motivazione concreta e specifica sull'inadeguatezza delle misure alternative
  • Elementi come la gestione di conti correnti riconducibili al clan, la fiducia attestata dalla partecipazione ad incontri riservati e ruoli di riferimento per sodalizi criminali possono giustificare il ritenuto rischio e la scelta di misure cautelari più afflittive
  • La cessazione formale di attività (chiusura società, conto corrente) o la morte di un socio non sono di per sè sufficienti a escludere un perdurante profilo di pericolosità o a ritenere adeguate le misure alternative, se persistono elementi indicativi di un contributo rilevante al clan
  • In appello cautelare il gravame deve essere sorretto da elementi nuovi o da una critica argomentata della motivazione: memorie che non apportano fatti nuovi difficilmente ribaltano la valutazione del giudice del riesame
  • La valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare richiede un bilanciamento motivato tra grado di pericolosità dell'indagato e intensità della limitazione della libertà, con esplicitazione dei motivi per cui le alternative sono ritenute insufficienti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.