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Sentenza

Sentenza n. 665/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2024, depositata e resa pubblica il 10.01.2024;

Giustizia amministrativa202500738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2024, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per i tre anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500,00. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per adempiere spontaneamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era stato notificato e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza completa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre fissato una penalità di mora pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, disporre una penalità di mora e nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'omessa esecuzione di una sentenza ritualmente notificata e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo legittimano il giudice a ordinare all'amministrazione l'esecuzione completa ed esatta del giudicato entro un nuovo termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora, parametrata all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti contabili necessari all'attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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